Art. 1
In vigore dal 8 mag 2015
1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1918/2006 dal 4 al 5 maggio 2015 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. La presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per il mese di maggio 2015 è sospesa a partire dal 6 maggio 2015.
Storico versioni
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