Art. 1
In vigore dal 7 mag 2015
Il regolamento (UE) n. 224/2014 è così modificato:
1)
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
In deroga all', i divieti ivi stabiliti non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria o servizi di intermediazione:
a)
destinati unicamente al sostegno o all'uso da parte della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica centrafricana (MINUSCA), della task force regionale dell'Unione africana (UA-RTF), delle missioni dell'Unione e delle forze francesi dispiegate nella Repubblica centrafricana;
b)
relativi all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella Repubblica centrafricana da personale delle Nazioni Unite, operatori dei media e operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.»
;
2)
all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal comitato delle sanzioni che commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica centrafricana, compresi gli atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica, inclusa la transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza:
a)
che violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 54 dell'UNSCR 2127 (2013) o che hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali nella Repubblica centrafricana, o che sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali nella Repubblica centrafricana;
b)
che sono coinvolte nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi gli atti che comportano violenza sessuale, attacchi alle popolazioni civili, attacchi di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali, nonché i sequestri e i trasferimenti forzati;
c)
che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella Repubblica centrafricana, in violazione del diritto internazionale applicabile;
d)
che forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante lo sfruttamento illecito o il commercio delle risorse naturali, compresi diamanti, oro, fauna selvatica e i suoi prodotti, nella o dalla Repubblica centrafricana;
e)
che impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla Repubblica centrafricana, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella Repubblica centrafricana;
f)
che sono coinvolte nella pianificazione, nella direzione, nel patrocinio o nell'esecuzione di attacchi contro missioni delle Nazioni Unite o forze di sicurezza internazionali, comprese MINUSCA, le missioni dell'Unione e le operazioni francesi che le sostengono;
g)
che sono a capo di un'entità designata dal comitato delle sanzioni oppure che hanno fornito sostegno a o hanno agito per conto di, a nome di o sotto la direzione di una persona, entità od organismo designati dal comitato delle sanzioni o un'entità posseduta o controllata da una persona, entità od organismo designati.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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