Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 29 apr 2015
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie M1 e N1 quali definiti ai punti 1.1.1. e 1.2.1. della parte A dell'allegato II della direttiva 2007/46/CE e ai sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti relative ai sistemi eCall di bordo basati sul 112, progettati e costruiti per tali veicoli.
Non si applica ai seguenti veicoli:
a)
i veicoli prodotti in piccole serie omologati a norma degli articoli 22 e 23 della direttiva 2007/46/CE;
b)
i veicoli omologati ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2007/46/CE;
c)
i veicoli che per ragioni tecniche non possono essere dotati di un meccanismo adeguato di attivazione di eCall, secondo le disposizioni del paragrafo 2.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', per l'individuazione delle classi di veicoli delle categorie M1 e N1 che per ragioni tecniche non possono essere dotati di un meccanismo di attivazione di eCall adeguato, in base a un'analisi che valuti i costi e i benefici, effettuata o commissionata dalla Commissione e tenendo conto di tutti gli aspetti di sicurezza e tecnici pertinenti.
Il primo di tali atti delegati è adottato entro il 9 giugno 2016.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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