Art. 2

In vigore dal 29 apr 2015
La Commissione, mediante atti di esecuzione, pone fine alla sospensione di cui all' non appena siano eliminati gli ostacoli alle esportazioni preferenziali dell'Unione verso la Turchia. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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