Art. 9
Applicazione di commissioni differenziate
In vigore dal 29 apr 2015
Applicazione di commissioni differenziate
1. Ogni soggetto convenzionatore offre e applica al suo beneficiario commissioni per i servizi all'esercente differenziate per le diverse categorie e i diversi marchi di carte di pagamento con livelli diversi di commissioni interbancarie, a meno che i beneficiari chiedano per iscritto ai soggetti convenzionatori di applicare commissioni per i servizi all'esercente non differenziate.
2. I soggetti convenzionatori includono nei loro accordi con i beneficiari informazioni differenziate sull'importo delle commissioni sul servizio all'esercente, delle commissioni interbancarie e delle commissioni dello schema applicabili ad ogni categoria e marchio di carte di pagamento, a meno che i beneficiari formulino successivamente una diversa richiesta per iscritto.
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