Art. 12

Informazioni al beneficiario in merito ad ogni singola operazione di pagamento basata su carta

In vigore dal 29 apr 2015
Informazioni al beneficiario in merito ad ogni singola operazione di pagamento basata su carta 1.   Dopo l'esecuzione di ogni singola operazione di pagamento basata su carta, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest'ultimo le seguenti informazioni: a) il riferimento che consente al beneficiario di identificare l'operazione di pagamento basata su carta; b) l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario; c) l'importo delle eventuali spese per l'operazione di pagamento basata su carta, con indicazione distinta della commissione per i servizi all'esercente e dell'importo della commissione interbancaria. Con il consenso previo ed esplicito del beneficiario le informazioni di cui al primo comma possono essere aggregate per marchio, applicazione e categoria di strumento di pagamento e per tasso di commissione interbancaria applicabile all'operazione. 2.   Il contratto tra soggetto convenzionatore e beneficiario può includere una disposizione secondo cui le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, devono essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese e secondo modalità convenute che permettano al beneficiario di conservare e riprodurre le informazioni immutate.
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Informazioni al beneficiario in merito ad ogni singola operazione di pagamento basata su carta (Art. 12 Regolamento (UE) 2015/751) — Testo vigente | Portale Normativo