Art. 8

Disposizioni transitorie

In vigore dal 28 apr 2015
Disposizioni transitorie Gli Stati membri possono consentire fino al 1o gennaio 2020 la commercializzazione e la messa in servizio di caldaie a combustibile solido conformi alle disposizioni nazionali vigenti relative all'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente nonché alle emissioni di particolato, di composti organici gassosi, di monossido di carbonio e di ossidi di azoto.
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