Art. 8
Disposizioni transitorie
In vigore dal 28 apr 2015
Disposizioni transitorie
Gli Stati membri possono consentire fino al 1o gennaio 2020 la commercializzazione e la messa in servizio di caldaie a combustibile solido conformi alle disposizioni nazionali vigenti relative all'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente nonché alle emissioni di particolato, di composti organici gassosi, di monossido di carbonio e di ossidi di azoto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:1189:oj#art-8