Art. 8
Disposizioni transitorie
In vigore dal 28 apr 2015
Disposizioni transitorie
Fino al 1o gennaio 2018 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione e la messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale conformi alle disposizioni nazionali in vigore in materia di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e di ossidi di azoto.
Storico versioni
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