Art. 8

Disposizioni transitorie

In vigore dal 28 apr 2015
Disposizioni transitorie Fino al 1o gennaio 2018 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione e la messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale conformi alle disposizioni nazionali in vigore in materia di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e di ossidi di azoto.
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Disposizioni transitorie (Art. 8 Regolamento (UE) 2015/1188) — Testo vigente | Portale Normativo