Art. 5

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

In vigore dal 28 apr 2015
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato Nel condurre le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per accertare la conformità ai requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato IV del presente regolamento.
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