Art. 2
In vigore dal 24 apr 2015
Gli alimenti contenenti la sostanza aromatizzante (2E, 6Z)-nonadienammide di N-etile (FL n. 16.094), che sono legalmente immessi sul mercato o etichettati prima che siano trascorsi 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ma che non sono conformi all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
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