Art. 5
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
In vigore dal 24 apr 2015
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
Nel condurre le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per accertare la conformità alle specifiche di cui all'allegato II del presente regolamento, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato IV del presente regolamento.
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