Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 24 apr 2015
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative alla commercializzazione e alla messa in funzione di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido aventi una potenza termica nominale ≤ 50 kW. 2.   Il presente regolamento non si applica: a) agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido previsti solo e specificamente per la combustione di biomassa non legnosa; b) agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido previsti solo e specificamente per ambienti esterni; c) agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido la cui potenza termica diretta, alla potenza termica nominale, è inferiore al 6 % della potenza termica diretta e indiretta combinata; d) agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che non sono assemblati in fabbrica o che non sono forniti dal medesimo fabbricante come componenti prefabbricati o parti, destinati all'assemblaggio sul posto; e) ai prodotti di riscaldamento ad aria; f) alle stufe per sauna.
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