Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 24 apr 2015
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative alla commercializzazione e alla messa in funzione di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido aventi una potenza termica nominale ≤ 50 kW.
2. Il presente regolamento non si applica:
a)
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido previsti solo e specificamente per la combustione di biomassa non legnosa;
b)
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido previsti solo e specificamente per ambienti esterni;
c)
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido la cui potenza termica diretta, alla potenza termica nominale, è inferiore al 6 % della potenza termica diretta e indiretta combinata;
d)
agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che non sono assemblati in fabbrica o che non sono forniti dal medesimo fabbricante come componenti prefabbricati o parti, destinati all'assemblaggio sul posto;
e)
ai prodotti di riscaldamento ad aria;
f)
alle stufe per sauna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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