Art. 2

In vigore dal 22 apr 2015
Le imprese Negrini Salumi S.A.S. (Renazzo di Cento — Ferrara), Portalupi Salumi (Torino), Salumificio Pedrazzoli Spa (San Giovanni del Dosso — Mantova), Levoni Spa (Castellucchio — Mantova), Cesare Fiorucci Spa (Pomezia — Roma), Renzini Spa (Umbertide — Perugia), Agricola Italiana Alimentare Spa (San Martino Buon Albergo — Verona), Salumificio Subalpino Spa (Diano d'Alba — Cuneo) e Italia Alimentari Spa, ex Industria Bussetana Insaccati Suini Spa (Settecani di Castelvetro di Modena), sono autorizzate a continuare a utilizzare la denominazione registrata «Finocchiona» (IGP) per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:629:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 2015/629 — Testo vigente | Portale Normativo