Art. 1

In vigore dal 20 apr 2015
Il regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato: 1) l' è sostituito dal seguente: « Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a)   “richiesta”: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante daun contratto o una transazione o a essi collegata, in particolare una richiesta: i) volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegato; ii) volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma; iii) di compensazione relativa a un contratto o a una transazione; iv) che costituisce una domanda riconvenzionale; v) volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi; b)   “contratto o transazione”: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine “contratto” include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata; c)   “autorità competenti”: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II; d)   “risorse economiche”: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; e)   “congelamento di risorse economiche”: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche; f)   “congelamento di fondi”: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio; g)   “fondi”: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo: i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento; ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi; iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività; v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari; vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione; e vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; h)   “assistenza tecnica”: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze o delle competenze operative o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza; i)   “servizi di intermediazione”: i) la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, da un paese terzo a qualsiasi altro paese terzo, o ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie, o di servizi finanziari e tecnici, ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo; j)   “territorio dell'Unione”: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.» ; 2) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 1 bis 1.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente: a) assistenza tecnica o servizi di intermediazione in relazione ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (*1) (“elenco comune delle attrezzature militari”), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi entità non governativa o persona operante nel territorio della Repubblica democratica del Congo (“RDC”); b) finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni suddetti o per la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi a qualsiasi entità non governativa o persona operante nel territorio dell'RDC. 2.   La fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione a qualsiasi persona, entità o organismo non governativo o di altra natura nell'RDC, o per un uso nell'RDC, diversa dalla fornitura di tale assistenza alla missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione dell'RDC (“MONUSCO”) o alla task force regionale dell'Unione africana in conformità dell'articolo 1 ter, paragrafo 1, è notificata preventivamente al comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito in virtù del punto 8 della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1533 (2004) (“comitato delle sanzioni”). Tali notifiche contengono tutte le informazioni pertinenti, compresa, se del caso, l'indicazione dell'utilizzatore finale, della data proposta per la fornitura e dell'itinerario delle spedizioni. Articolo 1 ter 1.   In deroga all'articolo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare la fornitura di: a) assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione in relazione alle armi e al materiale connesso, destinati esclusivamente ad aiutare la MONUSCO o ad essere da essa utilizzati; b) assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione in relazione a equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo, purché la prestazione dell'assistenza o dei servizi in questione sia stata notificata preventivamente al comitato delle sanzioni in conformità dell'articolo 1 bis, paragrafo 2; c) assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione in relazione alle armi e al materiale connesso, destinati esclusivamente ad aiutare la task force regionale dell'Unione africana o ad essere da essa utilizzati. 2.   Non sono concesse autorizzazioni per le attività che hanno già avuto luogo. (*1)   GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.» " ; 3) all', il paragrafo 3 è soppresso; 4) all'articolo 2 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal comitato delle sanzioni che commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nell'RDC. Tali atti consistono tra l'altro: a) nell'agire in violazione dell'embargo sulle armi e delle misure connesse di cui all' della decisione 2010/788/PESC e all'articolo 1 bis del presente regolamento; b) nel far parte dei capi politici e militari dei gruppi armati stranieri operanti nell'RDC che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi; c) nel far parte dei capi politici e militari delle milizie congolesi, comprese quelle che ricevono sostegno dall'estero, che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento; d) nel reclutare o impiegare bambini nei conflitti armati, in violazione del diritto internazionale applicabile; e) nel pianificare, dirigere o partecipare ad atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, stupri e altre violenze sessuali, sequestri, trasferimenti forzati e attacchi contro scuole e ospedali; f) nell'ostruire l'accesso agli aiuti umanitari o la loro distribuzione nell'RDC, g) nel sostenere persone o entità, compresi gruppi armati, coinvolti in attività di destabilizzazione nell'RDC attraverso il commercio illecito di risorse naturali, compresi l'oro o la fauna selvatica e i prodotti da questa derivati; h) nell'agire per conto o sotto la direzione di una persona o di un'entità designata, oppure di un'entità posseduta o controllata da una persona o da un'entità designata; i) nel pianificare, dirigere, finanziare o partecipare ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO o contro il personale dell'ONU; j) nel fornire assistenza finanziaria, materiale o tecnologica o beni o servizi a una persona o a un'entità designata.» ; 5) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati per negligenza. 2.   Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato i divieti previsti dal presente regolamento.» ; 6) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 7 bis 1.   Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da: a) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato I; b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o di uno degli organismi di cui alla lettera a). 2.   In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato ai sensi del paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto. 3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento. Articolo 7 ter È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui agli articoli 1 bis e 2.» ; 7) l'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
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