Art. 1

Modifiche

In vigore dal 16 apr 2015
Modifiche Il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è modificato come segue: 1) all' è inserita la seguente definizione: «8a. il termine “impresa di assicurazione” (IA) ha il significato di cui all' del regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE /2014/50) (*1). (*1)  Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 36).» " ; 2) l' è modificato come segue: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono costituiti da IFM, FI, SV, IA, custodi e imprese a capo di gruppi bancari residenti, identificati dal Consiglio direttivo come gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi del paragrafo 4 e a cui sono stati notificati i propri obblighi di segnalazione ai sensi del paragrafo 5 (di seguito collettivamente “soggetti dichiaranti effettivi” e individualmente “soggetto effettivamente dichiarante”). 2.   Se un FCM, un FI, una SV o una IA non ha personalità giuridica ai sensi del proprio diritto nazionale, i legali rappresentanti, o in assenza di rappresentanza formale, le persone che ai sensi del diritto nazionale applicabile rispondono del loro agire, sono responsabili per la segnalazione delle informazioni richieste ai sensi del presente regolamento.» ; b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis.   Ove le BCN ricavino i dati che devono essere segnalati dalle IA ai sensi del presente regolamento da quelli raccolti ai sensi della direttiva 2009/138/CE, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione tra le IA sono costituiti da: a) IA registrate e residenti nel territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato, comprese le controllate di società madri aventi sede al di fuori di esso; b) succursali di IA specificate al punto a) che siano residenti al di fuori del territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato; c) succursali di IA residenti nel territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato ma la cui sede centrale è situata al di fuori del SEE. A scanso di dubbi, le succursali di IA residenti nel territorio di uno Stato membro dell'area dell'euro e la cui sede centrale è situata nel SEE non rientrano tra gli operatori effettivamente soggetti all'obbligo di segnalazione.» ; 3) L' è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   IFM, FI, SV, IA e custodi forniscono alla BCN competente i dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, in conformità al paragrafo 5, i dati sulle operazioni finanziarie relative al mese o al trimestre di riferimento o le informazioni statistiche necessarie per calcolare tali operazioni, in relazione alle proprie disponibilità in titoli con codice ISIN, ai sensi della parte 2 dell'allegato I. Tali dati sono segnalati con frequenza trimestrale o mensile in conformità alle istruzioni di segnalazione definite dalle BCN competenti.» ; b) sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter: «2 bis.   La BCN competente richiede che i custodi segnalino con frequenza trimestrale o mensile, ai sensi delle istruzioni di segnalazione definite dalle BCN competenti, i dati titolo per titolo e le informazioni sugli investitori rispetto alle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, ai sensi del paragrafo 5, le operazioni finanziarie relative al trimestre o al mese di riferimento, in relazione ai titoli con codice ISIN che tengono in custodia per conto di IA; 2 ter.   Ove le BCN ricavino i dati che devono essere segnalati dalle IA ai sensi del presente regolamento da quelli raccolti ai sensi della direttiva 2009/138/CE, le IA devono fornire alla BCN competente, con frequenza annuale, i dati aggregati o titolo per titolo sulle posizioni alla fine dell'anno di titoli con codice ISIN, ulteriormente suddivisi per le disponibilità totali nazionali dell'IA e le disponibilità totali delle sue succursali in ogni paese SEE e al di fuori del SEE, ai sensi della parte 8 dell'allegato I. In tale caso, le IA che contribuiscono alla segnalazione annuale devono rappresentare una quota pari almeno al 95 % del totale delle disponibilità da parte di IA di titoli con codice ISIN nello Stato membro dell'area dell'euro interessato.» ; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Gli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento, incluse le relative deroghe, fanno salvi gli obblighi di segnalazione stabiliti a) nel regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32); b) nel regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8); c) nel regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30); e d) nel regolamento (UE) n. 1374/2014 (ECB/2014/50).» ; d) sono aggiunti i seguenti paragrafi da 8 a 11: «8.   La BCN competente richiede che le imprese a capo di gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione forniscano, con frequenza trimestrale, le informazioni richieste nella parte 6 dell'allegato I con l'indicatore “l'emittente fa parte del gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione” (titolo per titolo), sui titoli con codice ISIN detenuti dal proprio gruppo ai sensi dell', paragrafo 3 e sui titoli senza codice ISIN detenuti dal proprio gruppo ai sensi dell', paragrafo 6. 9.   Le BCN possono ottenere i dati sulle disponibilità in titoli delle IA che devono essere segnalati ai sensi del presente regolamento dai seguenti dati raccolti nel quadro stabilito dalla direttiva 2009/138/CE: a) dati contenuti in modelli per la segnalazione quantitativa per le segnalazioni a fini di vigilanza trasmessi alle BCN dalle ANC, tanto nel caso che la BCN e la ANC siano enti separati che in quello in cui siano integrati in un'unica istituzione, in conformità ai meccanismi di cooperazione tra i due enti; ovvero b) dati contenuti in modelli per la segnalazione quantitativa per le segnalazioni a fini di vigilanza, trasmessi da soggetti dichiaranti direttamente e contemporaneamente ad una BCN e ad una ANC. 10.   Ove un modello per la segnalazione quantitativa per le segnalazioni a fini di vigilanza contenga dati necessari all'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica per le IA ai sensi del presente regolamento, le BCN hanno accesso all'intero modello per garantire la qualità dei dati. 11.   Gli Stati membri possono istituire meccanismi di cooperazione per provvedere alla raccolta centralizzata da parte dell'ANC competente di informazioni che soddisfino sia gli obblighi di raccolta dei dati nell'ambito del quadro istituito dalla direttiva 2009/138/CE, sia gli obblighi supplementari di raccolta dei dati stabiliti dal presente regolamento, in conformità al diritto nazionale e ai termini di riferimento armonizzati definiti dalla BCE.» ; 4) L'articolo 4 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, lettera a), la prima frase del punto i) è sostituita dalla seguente: «le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all', paragrafo 1, a favore di IFM, FI, SV, IA e custodi, a condizione che, in termini di posizioni, il contributo complessivo per settore o sottosettore di IFM, FI, SV, IA e custodi esentati alle disponibilità nazionali di IFM, FI, SV, IA e custodi, rispettivamente, non ecceda il 40 %;»; b) al paragrafo 1, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all', paragrafo 1, a favore di IFM, FI, SV, IA e custodi, a condizione che, in termini di posizioni, il contributo complessivo per settore o sottosettore di IFM, FI, SV, IA e custodi esentati alle disponibilità nazionali di IFM, FI, SV, IA e custodi, rispettivamente, non ecceda il 5 %;» ; c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   le BCN possono esentare, del tutto o parzialmente, gli EC dagli obblighi di segnalazione, a condizione che il contributo complessivo all'ammontare totale dei titoli detenuti dagli EC esentati nello Stato membro dell'area dell'euro interessato, in termini di posizioni, non ecceda il 5 %; tale soglia può tuttavia essere innalzata al 15 % per i primi due anni successivi all'inizio dell'attività di segnalazione ai sensi del presente regolamento;» d) è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis.   Le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all', paragrafo 1, a favore di IA nel modo seguente: a) le BCN hanno facoltà di concedere deroghe alle IA sulla base delle disponibilità totali in titoli con codice ISIN detenuti da IA, a condizione che il contributo complessivo dei titoli detenuti dalle IA esentate all'ammontare totale di titoli nello Stato membro dell'area dell'euro interessato non ecceda, in termini di posizioni, il 5 %; o b) le BCN hanno facoltà di concedere deroghe alle IA sulla base delle disponibilità totali in titoli con codice ISIN detenuti da IA, a condizione che: i) il contributo complessivo detenuto dalle IA esentate all'ammontare totale di titoli nello Stato membro dell'area dell'euro interessato non ecceda, in termini di posizioni, il 20 %; e ii) i dati segnalati direttamente dalle IA a norma dell', paragrafo 1, e i dati segnalati dai custodi con riguardo alle disponibilità delle IA non soggette a segnalazione diretta rappresentino congiuntamente, titolo per titolo, il 95 % o più del totale delle disponibilità in titoli con codice ISIN delle IA in ciascuno Stato membro dell'area dell'euro.» ; e) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all', paragrafo 1, a favore di tutti i FCM, a condizione che il totale delle loro disponibilità in titoli con codice ISIN costituisca meno del 2 % dei titoli detenuti dai FCM dell'area dell'euro. 4.   Le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all', paragrafo 1, a favore di tutte le SV, a condizione che il totale delle loro disponibilità in titoli con codice ISIN costituisca meno del 2 % dei titoli detenuti dalle SV dell'area dell'euro.» ; f) al paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera c): «c) Le BCN hanno facoltà di esentare i custodi, del tutto o in parte, dagli obblighi di segnalazione di cui all', paragrafo 2 bis, a condizione che i dati segnalati direttamente dalle IA ai sensi dell', paragrafo 1, e i dati segnalati dai custodi con riguardo alle disponibilità delle IA non soggette a segnalazione diretta rappresentino congiuntamente, titolo per titolo, il 95 % o più del totale delle disponibilità in titoli con codice ISIN delle IA in ciascuno Stato membro dell'area dell'euro.» ; g) è inserito il seguente paragrafo 6 bis: «6 bis.   Le BCN possono decidere di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all', paragrafo 8, a favore delle imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione, a condizione che le BCN possano ricavare da dati raccolti da altre fonti i dati che devono essere segnalati dalle imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione.» ; h) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Le BCN possono decidere di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento, qualora i soggetti dichiaranti effettivi segnalino gli stessi dati ai sensi del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), del regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8), del regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30), o del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50), ovvero qualora le BCN possano ricavare gli stessi data in altro modo, in conformità ai requisiti statistici minimi specificati nell'allegato III.» ; 5) è inserito il seguente articolo 7 bis: «Articolo 7 bis Fusioni, scissioni e riorganizzazioni In caso di operazioni di fusione, scissione o riorganizzazione che possano incidere sull'adempimento degli obblighi statistici, i soggetti dichiaranti interessati, una volta che l'intenzione di realizzare tali operazioni sia divenuta di pubblico dominio e in debito anticipo rispetto a quando l'operazione inizierà a produrre effetti, informano la BCN competente, direttamente o tramite l'ANC competente, in conformità ai meccanismi di cooperazione, delle procedure previste per adempiere agli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.» ; 6) è inserito il seguente articolo 10 bis: «Articolo 10 bis Prima segnalazione successiva all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/730 (BCE/ 2015/18) (*2) 1.   La prima segnalazione successiva all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/730 (BCE/2015/18) inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di marzo 2015, se non diversamente specificato nel presente articolo. 2.   La prima segnalazione da parte delle IA ai sensi dell', paragrafo 1, inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di marzo 2016. 3.   La prima segnalazione da parte dei custodi ai sensi dell', paragrafo 2 bis, inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di marzo 2016. 4.   La prima segnalazione da parte delle IA ai sensi dell', paragrafo 2 ter, inizia con i dati annuali relativi all'anno di riferimento 2016. (*2)  Regolamento (UE) 2015/730 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (BCE/2015/18) (GU L 116 del 7.5.2015, pag. 5).» "
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