Art. 2
In vigore dal 16 apr 2015
Per un periodo transitorio fino al 30 giugno 2015 possono continuare a essere introdotte nell'Unione partite di animali vivi accompagnate dai certificati veterinari appropriati rilasciati entro il 1o giugno 2015 in conformità ai modelli di certificati veterinari «BOV-X» e «BOV-Y» di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010, nella loro versione precedente l'entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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