Art. 3
In vigore dal 15 apr 2015
Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2016, 2017 e 2018 rispettivamente entro il 31 agosto 2017, 2018 e 2019. Tali risultati sono comunicati conformemente alla Standard Sample Description (SSD).
Se la definizione del residuo di antiparassitario comprende più di un composto (sostanza attiva, metabolita e/o prodotto di degradazione o reazione), gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.
Storico versioni
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