Art. 1
In vigore dal 8 apr 2015
1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1918/2006 dal 30 al 31 marzo 2015 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. La presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per il mese di aprile 2015 è sospesa a partire dal 1o aprile 2015.
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