Art. 2
Casi di inosservanza
In vigore dal 27 mar 2015
Casi di inosservanza
I casi di inosservanza grave, da parte di uno Stato membro, degli obblighi ad esso spettanti nell'ambito della PCP, che possono comportare una sospensione dei pagamenti a norma dell'articolo 101 del regolamento (UE) n. 508/2014, sono elencati nell'allegato del presente regolamento se, inoltre:
a)
danno luogo a un'interruzione dei termini di pagamento per una domanda di pagamento intermedio a norma dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 508/2014 e
b)
lo Stato membro non ha adottato le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro il periodo di interruzione dei termini di pagamento in relazione ai casi considerati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2015:852:oj#art-2