Art. 1

Verifica supplementare a livello dei caratteri

In vigore dal 26 mar 2015
Il regolamento (CE) n. 874/2004 è così modificato: 1) all'articolo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le verifiche, da parte del registro, della validità delle richieste di registrazione sono effettuate prima della registrazione su iniziativa del registro oppure dopo la registrazione su iniziativa del registro o a seguito di una controversia in ordine alla registrazione del nome di dominio in questione.» ; 2) è inserito il seguente articolo 6 bis: «Articolo 6 bis Verifica supplementare a livello dei caratteri 1.   Il registro applica misure tecniche destinate a ridurre al minimo la potenziale confusione visiva derivante dall'uso dei caratteri in tutte le lingue ufficiali di cui all'articolo 6, paragrafo 4. Tali misure tecniche fanno parte della verifica della validità delle richieste di registrazione e possono condurre a dichiarare non ammissibile alla registrazione il nome di dominio richiesto. 2.   Le misure tecniche di cui al paragrafo 1 sono decise dal registro e sono ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie. 3.   Le misure tecniche di cui al paragrafo 1 (e i loro periodici aggiornamenti) sono rese pubbliche dal registro in un formato agevolmente accessibile e si applicano a decorrere dalla loro pubblicazione. 4.   Prima di applicare le misure tecniche di cui al paragrafo 1, o di procedere periodicamente al loro aggiornamento, il registro tiene conto delle buone pratiche internazionali, consulta il settore e ottiene il consenso della Commissione.» ; 3) all'articolo 17, il secondo comma è sostituito dal seguente: «eurid.eu, registry.eu, nic.eu, dns.eu, internic.eu, whois.eu, das.eu, coc.eu» ; 4) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
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