Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 25 mar 2015
Il regolamento (UE) 2015/104 è così modificato:
1)
l' è sostituito dal seguente:
«
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:
a)
navi dell'Unione;
b)
navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
2. Ai fini dell'articolo 11 bis, il presente regolamento si applica anche alle attività di pesca ricreativa.»
;
2)
all' è aggiunta la lettera seguente:
«m) “pesca ricreativa”: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi.»
;
3)
l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
1. Le catture di specie soggette a limiti di cattura ed effettuate nel corso delle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono soggette all'obbligo di sbarco stabilito all'articolo 15 di tale regolamento (“obbligo di sbarco”).
2. La conservazione a bordo o lo sbarco di pesci soggetti a limiti di cattura e catturati nel corso delle attività di pesca non soggette all'obbligo di sbarco sono consentiti unicamente se:
a)
le catture sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o
b)
le catture rientrano in un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.
3. Gli stock delle specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti di cui allo stesso articolo.»
;
4)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 11 bis
Pesca ricreativa della spigola nell'Atlantico nord-orientale
Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa praticate nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk non possono essere prelevati più di tre esemplari di spigola per persona al giorno.»
;
5)
l'allegato I del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
6)
l'allegato IA del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
7)
l'allegato IB del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;
8)
l'allegato IJ del regolamento (UE) 2015/104 è sostituito dall'allegato V del presente regolamento;
9)
l'allegato III del regolamento (UE) 2015/104 è sostituito dall'allegato VI del presente regolamento;
10)
l'allegato IV del regolamento (UE) 2015/104 è sostituito dall'allegato VII del presente regolamento;
11)
l'allegato VIII del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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