Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 25 mar 2015
Il regolamento (UE) 2015/104 è così modificato: 1) l' è sostituito dal seguente: « Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alle navi seguenti: a) navi dell'Unione; b) navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione. 2.   Ai fini dell'articolo 11 bis, il presente regolamento si applica anche alle attività di pesca ricreativa.» ; 2) all' è aggiunta la lettera seguente: «m)   “pesca ricreativa”: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi.» ; 3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie 1.   Le catture di specie soggette a limiti di cattura ed effettuate nel corso delle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono soggette all'obbligo di sbarco stabilito all'articolo 15 di tale regolamento (“obbligo di sbarco”). 2.   La conservazione a bordo o lo sbarco di pesci soggetti a limiti di cattura e catturati nel corso delle attività di pesca non soggette all'obbligo di sbarco sono consentiti unicamente se: a) le catture sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o b) le catture rientrano in un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito. 3.   Gli stock delle specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti di cui allo stesso articolo.» ; 4) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 11 bis Pesca ricreativa della spigola nell'Atlantico nord-orientale Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa praticate nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk non possono essere prelevati più di tre esemplari di spigola per persona al giorno.» ; 5) l'allegato I del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; 6) l'allegato IA del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento; 7) l'allegato IB del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento; 8) l'allegato IJ del regolamento (UE) 2015/104 è sostituito dall'allegato V del presente regolamento; 9) l'allegato III del regolamento (UE) 2015/104 è sostituito dall'allegato VI del presente regolamento; 10) l'allegato IV del regolamento (UE) 2015/104 è sostituito dall'allegato VII del presente regolamento; 11) l'allegato VIII del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.
Storico versioni

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