Art. 18
Valuta e unità
In vigore dal 19 mar 2015
Valuta e unità
1. Le società veicolo trasmettono tutti i dati monetari contenuti nella segnalazione di cui all' nella valuta da loro utilizzata per le segnalazioni. A tal fine, gli importi in altre valute sono convertiti nella valuta di segnalazione utilizzando il tasso di cambio applicabile alla fine del periodo di riferimento.
2. Le società veicolo trasmettono valori numerici come fatti nei seguenti formati:
a)
i punti di dati del tipo «monetario» sono segnalati con una precisione minima equivalente alle unità;
b)
i punti di dati del tipo «numeri interi» sono segnalati senza decimali e con una precisione equivalente alle unità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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