Art. 1
In vigore dal 17 mar 2015
1. Salvo disposizioni diverse del presente regolamento, si applicano il regolamento (UE) 2015/329 e le misure urgenti adottate a norma degli articoli 53 o 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) in vigore durante il periodo di applicazione del presente regolamento.
2. In deroga all', lettera c), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2015/329, i seguenti prodotti provenienti dal Giappone sono accompagnati dal certificato veterinario di cui all'allegato del presente regolamento:
a)
carni fresche di suini domestici
b)
prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da suini domestici che siano stati sottoposti al trattamento non specifico «A», di cui alla parte 4 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE;
c)
prodotti alimentari contenenti i prodotti di cui ai punti a) e b).
Storico versioni
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