Art. 1

In vigore dal 17 mar 2015
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è modificato come segue: 1) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Fatto salvo l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 216/2008 e quando non esistono accordi conclusi tra l'Unione e un paese terzo in materia di licenze di pilota, gli Stati membri possono riconoscere licenze di un paese terzo, abilitazioni o certificati e i relativi certificati medici rilasciati da o a nome di paesi terzi, in conformità alle disposizioni dell'allegato III del presente regolamento.» ; 2) all'articolo 10 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le organizzazioni di addestramento conformi alle JAR sono autorizzate a fornire addestramenti per licenza di pilota privato (PPL), per le corrispondenti abilitazioni incluse nella registrazione e per la licenza di pilota di aeromobili leggeri (LAPL), a norma della parte FCL, fino all'8 aprile 2018, senza rispettare le disposizioni dell'allegato VI e VII, a condizione che siano state registrate prima dell'8 aprile 2015.» ; 3) l'articolo 12 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le seguenti disposizioni dell'allegato I fino all'8 aprile 2015: a) le disposizioni relative alle licenze di piloti di convertiplani, e dirigibili; b) le disposizioni del punto FCL.820; c) nel caso di elicotteri, le disposizioni della sezione 8, del capitolo J; d) le disposizioni della sezione 11 del capitolo J.» ; b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le seguenti disposizioni dell'allegato I fino all'8 aprile 2018: a) le disposizioni relative alle licenze di pilota di alianti e palloni liberi; b) le disposizioni del capitolo B; c) le disposizioni dei punti FCL.800, FCL.805, FCL.815; d) le disposizioni della sezione 10 del capitolo J.» ; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni del presente regolamento fino all'8 aprile 2016, ai piloti in possesso di una licenza e del relativo certificato medico rilasciato da un paese terzo che partecipa ad operazioni non commerciali di aeromobili come precisato all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) o c) del regolamento (CE) n. 216/2008.» ; 4) gli allegati I, II, III, VI e VII sono modificati in conformità agli allegati del presente regolamento.
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