Art. 3

Regime

In vigore dal 13 mar 2015
Regime 1.   Sulla base delle modalità stabilite dal presente regolamento il gestore dell'infrastruttura adotta, e applica a tutte le imprese ferroviarie interessate, un regime che differenzia i canoni di accesso all'infrastruttura sulla base del livello di rumore prodotto. L'applicazione del regime non deve provocare indebite distorsioni della concorrenza tra imprese ferroviarie o incidere negativamente sulla competitività globale del settore del trasporto ferroviario di merci. 2.   Il regime si applica fino al 31 dicembre 2021.
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Regime (Art. 3 Regolamento (UE) 2015/429) — Testo vigente | Portale Normativo