Art. 9

Formato dei verbali di prova

In vigore dal 11 mar 2015
Formato dei verbali di prova 1.   Il formato dei verbali di prova di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 167/2013 soddisfa le prescrizioni generali di cui all'allegato VIII del presente regolamento. 2.   All'atto della domanda di omologazione inoltrata a norma del regolamento (UE) n. 167/2013, sono accettati i verbali di prova esistenti per componenti ed entità tecniche indipendenti rilasciati a norma della direttiva 2003/37/CE, della direttiva 2007/46/CE, della direttiva 97/68/CE, del regolamento (UE) n. 595/2009 o dei regolamenti internazionali di cui al capo XIII del regolamento (UE) n. 167/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale regolamento, a condizione che né le prescrizioni sostanziali né le prescrizioni riguardanti le procedure di prova siano cambiate dall'esecuzione della prova. I verbali di prova che soddisfano queste condizioni vanno elencati nell'allegato VIII del presente regolamento.
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Formato dei verbali di prova (Art. 9 Regolamento (UE) 2015/504) — Testo vigente | Portale Normativo