Art. 7

In vigore dal 11 mar 2015
1.   Durante il periodo d'applicazione di qualsiasi misura di cui agli , la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o su propria iniziativa: a) valutare gli effetti della misura; b) verificare se sia necessario mantenere in vigore il provvedimento. Se la Commissione ritiene che l'applicazione della misura sia ancora necessaria ne informa gli Stati membri. 2.   Quando la Commissione ritiene necessaria la revoca o la modifica delle misure di cui agli , essa delibera secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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