Art. 1
In vigore dal 11 mar 2015
1. La Commissione, se ritiene che la combinazione dei dazi antidumping e/o compensativi con misure tariffarie di salvaguardia sulle stesse importazioni rischi di avere un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione, può adottare, secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2, quelle fra le seguenti misure che ritiene appropriate:
a)
misure di modifica, sospensione o abrogazione dei dazi antidumping e/o compensativi in vigore;
b)
misure di esenzione totale o parziale delle importazioni dai dazi antidumping/compensativi che altrimenti sarebbero pagabili;
c)
qualsiasi altra misura speciale ritenuta appropriata.
2. Le eventuali modifiche, sospensioni o esenzioni di cui al paragrafo 1 rimangono in vigore per un periodo limitato durante l'applicazione delle misure di salvaguardia.
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