Art. 1

In vigore dal 11 mar 2015
La Commissione può decidere di adire il Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda («accordo») in merito alle misure di cui agli articoli 23, 25, 25 bis e 27 del medesimo. Ove occorra, la Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento. La Commissione informa gli Stati membri qualora decida di adire il Comitato misto in merito a una questione.
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