Art. 1
In vigore dal 10 mar 2015
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:
1)
È aggiunto il seguente articolo 66 bis:
«Articolo 66 bis
1. Gli articoli da 68 a 71 e da 90 a 97 undecies si applicano a decorrere dalla data di applicazione, da parte dei paesi beneficiari e degli Stati membri, del sistema di autocertificazione dell'origine da parte degli esportatori registrati (il “sistema degli esportatori registrati”).
2. Gli articoli da 97 duodecies a 97 quatervicies si applicano a condizione che i paesi beneficiari e gli Stati membri rilascino, rispettivamente, certificati di origine, modulo A, e certificati di circolazione delle merci EUR.1, o che i loro esportatori compilino dichiarazioni su fattura, conformemente agli articoli 91 e 91 bis.»
.
2)
L'articolo 67 è così modificato:
a)
Al paragrafo 1, le lettere m) e n) sono sostituite dalle seguenti:
«m)
“valore dei materiali” nell'elenco di cui all'allegato 13 bis, il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel paese di produzione. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati;
n)
“prezzo franco fabbrica”, il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.
Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nel paese di produzione, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;»
;
b)
Al paragrafo 1, le lettere u) e v) sono sostituite dalle seguenti:
«u)
“esportatore registrato”,
i)
un esportatore stabilito in un paese beneficiario e registrato presso le autorità competenti di tale paese beneficiario ai fini dell'esportazione di prodotti nell'ambito del sistema verso l'Unione o un altro paese beneficiario con cui è possibile il cumulo regionale; o
ii)
un esportatore che è stabilito in uno Stato membro ed è registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini dell'esportazione di prodotti originari dell'Unione destinati ad essere utilizzati come materiali in un paese beneficiario nell'ambito del cumulo bilaterale; o
iii)
un rispeditore di merci che è stabilito in uno Stato membro ed è registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini del rilascio delle attestazioni di origine sostitutive per rispedire prodotti originari in altri punti all'interno del territorio doganale dell'Unione o, se del caso, in Norvegia, Svizzera o Turchia (“rispeditore registrato”);»
«v)
“attestazione di origine”, l'attestazione redatta dall'esportatore o dal rispeditore delle merci nella quale si constata che i prodotti in essa contemplati sono conformi alle norme di origine del sistema.»
;
c)
É aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Ai fini del paragrafo 1, lettera u), qualora l'esportatore sia rappresentato per l'espletamento delle formalità di esportazione e anche il rappresentante dell'esportatore sia un esportatore registrato, tale rappresentante non può usare il proprio numero di esportatore registrato.»
.
3)
All'articolo 68, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I paesi beneficiari presentano alla Commissione l'impegno di cui al paragrafo 1 almeno tre mesi prima della data in cui intendono iniziare la registrazione degli esportatori.»
.
4)
L'articolo 69 è sostituito dal seguente:
«Articolo 69
1. I paesi beneficiari comunicano alla Commissione le autorità situate nel loro territorio che:
a)
fanno parte delle loro autorità pubbliche o agiscono sotto l'autorità dello Stato e sono competenti per registrare gli esportatori nel sistema REX, per modificare e aggiornare i dati relativi alla registrazione e revocare la registrazione;
b)
fanno parte delle loro autorità pubbliche e sono responsabili di garantire la cooperazione amministrativa con la Commissione e con le autorità doganali degli Stati membri come previsto nella presente sezione.
Essi comunicano alla Commissione i nomi, gli indirizzi e i dati di contatto di dette autorità. La comunicazione è trasmessa alla Commissione al più tardi tre mesi prima della data in cui i paesi beneficiari intendono iniziare la registrazione degli esportatori.
I paesi beneficiari informano immediatamente la Commissione delle modifiche apportate alle informazioni comunicate a norma del primo comma.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi, gli indirizzi e i dati di contatto delle loro autorità doganali che:
a)
sono competenti per registrare gli esportatori e i rispeditori di merci nel sistema REX, nonché per modificare e aggiornare i dati di registrazione e revocare la registrazione;
b)
sono responsabili di garantire la cooperazione amministrativa con le autorità competenti dei paesi beneficiari conformemente alla presente sezione.
La comunicazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 settembre 2016.
Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle modifiche apportate alle informazioni comunicate a norma del primo comma.»
.
5)
Sono inseriti i seguenti articoli 69 bis, 69 ter e 69 quater:
«Articolo 69 bis
1. La Commissione provvede a istituire il sistema REX e a metterlo a disposizione entro il 1o gennaio 2017.
2. Al ricevimento del modulo di domanda compilato di cui all'allegato 13 quater, le autorità competenti dei paesi beneficiari e le autorità doganali degli Stati membri attribuiscono senza indugio il numero di esportatore registrato all'esportatore o, se del caso, al rispeditore delle merci e inseriscono nel sistema REX il numero di esportatore registrato, i dati di registrazione e la data da cui decorre la validità della registrazione a norma dell'articolo 92, paragrafo 5.
Qualora le autorità competenti ritengano che le informazioni fornite nella domanda siano incomplete, ne informano immediatamente l'esportatore.
Le autorità competenti dei paesi beneficiari e le autorità doganali degli Stati membri tengono aggiornati i dati da esse registrati. Esse modificano tali dati immediatamente dopo aver ricevuto dall'esportatore registrato le informazioni di cui all'articolo 93.
Articolo 69 ter
1. La Commissione garantisce che l'accesso al sistema REX sia accordato in conformità del presente articolo.
2. La Commissione ha accesso alla consultazione di tutti i dati.
3. Le autorità competenti di un paese beneficiario hanno accesso alla consultazione dei dati relativi agli esportatori da esse registrati.
4. Le autorità doganali degli Stati membri hanno accesso alla consultazione dei dati da esse registrati o registrati dalle autorità doganali di altri Stati membri e dalle autorità competenti dei paesi beneficiari nonché dalla Norvegia, dalla Svizzera e dalla Turchia. L'accesso ai dati ha luogo ai fini del controllo delle dichiarazioni di cui all'articolo 68 del codice o dell'esame delle dichiarazioni di cui all'articolo 78, paragrafo 2, del codice.
5. La Commissione fornisce un accesso sicuro al sistema REX alle autorità competenti dei paesi beneficiari.
Nella misura in cui nell'accordo di cui all'articolo 97 octies la Norvegia e la Svizzera hanno convenuto con l'Unione di condividere il sistema REX, la Commissione fornisce un accesso sicuro al sistema alle autorità doganali di tali paesi. Un accesso sicuro al sistema REX è fornito anche alla Turchia una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni.
6. Se un paese o un territorio è stato rimosso dall'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012, le autorità competenti del paese beneficiario conservano l'accesso al sistema REX per tutto il tempo loro necessario per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 71.
7. La Commissione mette i seguenti dati a disposizione del pubblico con il consenso che l'esportatore ha espresso firmando la casella n. 6 del modulo di cui all'allegato 13 quater:
a)
nome dell'esportatore registrato;
b)
indirizzo del luogo in cui è stabilito l'esportatore registrato;
c)
informazioni di contatto specificate nella casella n. 2 del modulo di cui all'allegato 13 quater;
d)
descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci o dei capitoli del sistema armonizzato, secondo quanto specificato nella casella n. 4 del modulo di cui all'allegato 13 quater;
e)
numero EORI o numero di identificazione operatore (TIN — Trader Identification Number) dell'esportatore registrato.
Il rifiuto di apporre la firma nella casella n. 6 non costituisce un motivo per rifiutare di registrare l'esportatore.
8. La Commissione mette sempre a disposizione del pubblico i seguenti dati:
a)
il numero dell'esportatore registrato;
b)
la data da cui decorre la validità della registrazione;
c)
se del caso, la data della revoca della registrazione;
d)
un'indicazione precisante se la registrazione si applica anche alle esportazioni verso la Norvegia, la Svizzera e la Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni;
e)
la data dell'ultima sincronizzazione tra il sistema REX e il sito web pubblico.
Articolo 69 quater
1. I dati registrati nel sistema REX sono trattati esclusivamente ai fini dell'applicazione del sistema di cui alla presente sezione.
2. Agli esportatori registrati sono fornite le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 45/2001 o all'articolo 10 della direttiva 95/46/CE. Essi ricevono inoltre le informazioni seguenti:
a)
informazioni sulla base giuridica delle operazioni di trattamento cui sono destinati i dati;
b)
periodo di conservazione dei dati.
Tali informazioni sono comunicate agli esportatori registrati tramite un avviso allegato alla domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato di cui all'allegato 13 quater.
3. Ciascuna autorità competente di un paese beneficiario di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), e ciascuna autorità doganale di uno Stato membro di cui all'articolo 69, paragrafo 2, lettera a), che ha introdotto i dati nel sistema REX è considerata responsabile del trattamento di tali dati.
La Commissione è considerata corresponsabile con riguardo al trattamento di tutti i dati per garantire che l'esportatore registrato possa far valere i suoi diritti.
4. I diritti degli esportatori registrati in relazione al trattamento dei dati memorizzati nel sistema REX indicati nell'allegato 13 quater e trattati nei sistemi nazionali sono esercitati in conformità alla normativa di attuazione della direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati in vigore nello Stato membro in cui i dati sono conservati.
5. Gli Stati membri che nei propri sistemi nazionali replicano i dati del sistema REX cui hanno accesso tengono aggiornati tali dati.
6. I diritti degli esportatori registrati con riguardo al trattamento dei loro dati di registrazione da parte della Commissione sono esercitati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.
7. Qualsiasi richiesta presentata da un esportatore registrato di esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco dei dati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 è presentata al responsabile del trattamento dei dati e da esso trattata.
Qualora un esportatore registrato abbia presentato una domanda in tal senso alla Commissione, senza aver cercato di far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, la Commissione trasmette tale richiesta al responsabile del trattamento dei dati dell'esportatore registrato.
Se l'esportatore registrato non può far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, presenta tale richiesta alla Commissione, che agisce in qualità di responsabile del trattamento. La Commissione ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati.
8. Le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno agendo nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano e assicurano il controllo coordinato dei dati di registrazione.
Ciascuno agendo nell'ambito delle rispettive competenze e in funzione delle necessità, essi si scambiano le informazioni pertinenti, si aiutano reciprocamente nello svolgimento di audit e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano i problemi che possono presentarsi in relazione all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti degli interessati, redigono proposte armonizzate di soluzioni comuni a eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione sui diritti di protezione dei dati.»
.
6)
Gli articoli 70 e 71 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 70
La Commissione pubblica sul suo sito web le date a decorrere dalle quali i paesi beneficiari iniziano ad applicare il sistema degli esportatori registrati. La Commissione tiene aggiornate tali informazioni.
Articolo 71
Un paese o territorio che sia stato soppresso dall'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 continua a essere assoggettato all'obbligo di cooperazione amministrativa di cui agli articoli 69 e 69 bis, all'articolo 86, paragrafo 10, e all'articolo 97 octies per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua soppressione da detto allegato.»
.
7)
L'articolo 74 è sostituito dal seguente:
«Articolo 74
1. I prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese beneficiario di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità con i requisiti nazionali specifici applicabili nell'Unione, prima di essere dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica.
2. I prodotti importati in un paese beneficiario ai fini del cumulo a norma degli articoli 84, 85 o 86 devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato, prima di essere dichiarati per il regime doganale corrispondente nel paese di importazione.
3. Il magazzinaggio dei prodotti è ammesso solo se questi restano sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.
4. Il frazionamento delle spedizioni è ammesso se effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità, a condizione che le merci in questione restino sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si presumono rispettate salvo che le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario; in tal caso dette autorità possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni; le prove possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.»
.
8)
All'articolo 84 è aggiunto il seguente secondo comma:
«Le sottosezioni 2 e 7 si applicano mutatis mutandis alle esportazioni dall'Unione verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.»
.
9)
L'articolo 86 è così modificato:
a)
Al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
al momento dell'esportazione del prodotto verso l'Unione i paesi partecipanti al cumulo sono i paesi beneficiari per i quali i regimi preferenziali non sono stati temporaneamente revocati a norma del regolamento (UE) n. 978/2012.»
;
b)
al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il paese seguente è indicato come il paese di origine sulla prova dell'origine rilasciata dall'esportatore del prodotto verso l'Unione o rilasciata, fino all'entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati, dalle autorità del paese beneficiario di esportazione:
—
nel caso di prodotti esportati senza ulteriore lavorazione o trasformazione, il paese beneficiario indicato sulle prove dell'origine di cui all'articolo 95 bis, paragrafo 1, o all'articolo 97 quaterdecies, paragrafo 5, terzo trattino;
—
nel caso di prodotti esportati dopo ulteriore lavorazione o trasformazione, il paese di origine determinato a norma del secondo comma.»
;
c)
è aggiunto il seguente paragrafo 10:
«10. La sottosezione 2, gli articoli 90, 91, 92, 93, 94 e 95 e la sottosezione 7 si applicano mutatis mutandis alle esportazioni da un paese beneficiario a un altro ai fini del cumulo regionale.»
.
10)
All'articolo 88, il paragrafo 1 è soppresso.
11)
Nella parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 1, il titolo della sottosezione 5 è sostituito dal seguente:
«Sottosezione 5
Procedure per l'esportazione nel paese beneficiario e nell'Unione europea applicabili a decorrere dalla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati»
.
12)
Gli articoli da 90 a 95 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 90
1. Il sistema si applica:
a)
alle merci esportate da un esportatore registrato che soddisfino i requisiti della presente sezione;
b)
a qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari, esportata da qualsiasi esportatore, purché il valore totale dei prodotti originari spediti non superi 6 000 EUR.
2. Il valore dei prodotti originari in una spedizione è pari al valore di tutti i prodotti originari contenuti in una spedizione coperta da un'attestazione di origine rilasciata nel paese di esportazione.
Articolo 91
1. I paesi beneficiari iniziano la registrazione degli esportatori il 1o gennaio 2017.
Tuttavia, qualora il paese beneficiario non sia in grado di iniziare la registrazione in tale data, entro il 1o luglio 2016 esso comunica per iscritto alla Commissione che rinvia la registrazione degli esportatori al 1o gennaio 2018 o al 1o gennaio 2019.
2. Per un periodo di dodici mesi successivi alla data in cui il paese beneficiario inizia la registrazione degli esportatori, le autorità competenti di tale paese continuano a rilasciare i certificati di origine, modulo A, su richiesta degli esportatori che non sono ancora registrati al momento della richiesta del certificato.
Fatto salvo l'articolo 97 duodecies, paragrafo 5, i certificati di origine, modulo A, rilasciati conformemente al primo comma del presente paragrafo sono ammissibili nell'Unione come prova dell'origine se rilasciati prima della data di registrazione dell'esportatore interessato.
Le autorità competenti di un paese beneficiario che incontrano difficoltà a completare il processo di registrazione entro il periodo di dodici mesi di cui sopra possono chiedere una proroga alla Commissione. Tale proroga non è superiore a sei mesi.
3. Gli esportatori di un paese beneficiario, registrati o non registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale non superi 6 000 EUR, a decorrere dalla data da cui il paese beneficiario intende iniziare la registrazione degli esportatori.
Gli esportatori, una volta registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale sia superiore a 6 000 EUR, a decorrere dalla data di validità della loro registrazione a norma dell'articolo 92, paragrafo 5.
4. Tutti i paesi beneficiari applicano il sistema degli esportatori registrati a decorrere dal 30 giugno 2020 al più tardi.
Articolo 91 bis
1. Il 1o gennaio 2017 le autorità doganali degli Stati membri iniziano la registrazione degli esportatori e dei rispeditori di merci stabiliti sul loro territorio.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2018 le autorità doganali di tutti gli Stati membri cessano di rilasciare i certificati di circolazione delle merci EUR.1 ai fini del cumulo di cui all'articolo 84.
3. Fino al 31 dicembre 2017 le autorità doganali degli Stati membri rilasciano certificati di circolazione delle merci EUR.1 o certificati sostitutivi di origine, modulo A, su richiesta degli esportatori o dei rispeditori di merci che non sono ancora registrati. Tale disposizione si applica anche quando i prodotti originari inviati nell'Unione sono accompagnati da attestazioni di origine compilate da un esportatore registrato in un paese beneficiario.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2017 gli esportatori dell'Unione, registrati o non registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale non superi 6 000 EUR.
Gli esportatori, una volta registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale sia superiore a 6 000 EUR, a decorrere dalla data di validità della loro registrazione a norma dell'articolo 92, paragrafo 5.
5. I rispeditori di merci che sono registrati possono redigere attestazioni di origine sostitutive a decorrere dalla data di validità della loro registrazione a norma dell'articolo 92, paragrafo 5. Tale disposizione si applica a prescindere dal fatto che le merci siano accompagnate da un certificato di origine, modulo A, rilasciato nel paese beneficiario o da una dichiarazione su fattura o da una dichiarazione di origine rilasciata dall'esportatore.
Articolo 92
1. Per ottenere la qualifica di esportatore registrato, gli esportatori presentano domanda all'autorità competente del paese beneficiario da cui le merci sono destinate ad essere esportate e di cui le merci sono considerate originarie o in cui sono state sottoposte a una trasformazione che si ritiene non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 4, primo comma, o all'articolo 86, paragrafo 6, lettera a).
La domanda è presentata utilizzando il formulario di cui all'allegato 13 quater e contiene tutte le informazioni ivi richieste.
2. Per ottenere la qualifica di esportatore registrato, gli esportatori o i rispeditori di merci stabiliti in uno Stato membro presentano domanda alle autorità doganali di tale Stato membro utilizzando il formulario di cui all'allegato 13 quater.
3. Gli esportatori formano oggetto di una registrazione unica ai fini dell'esportazione nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione, della Norvegia e della Svizzera nonché della Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni.
Un numero di esportatore registrato è attribuito all'esportatore dalle autorità competenti del paese beneficiario ai fini dell'esportazione nel quadro dei sistemi SPG dell'Unione, della Norvegia e della Svizzera nonché della Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni, nella misura in cui tali paesi abbiano riconosciuto come paese beneficiario il paese in cui ha avuto luogo la registrazione.
4. La domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato contiene tutti i dati di cui all'allegato 13 quater.
5. La registrazione è valida a decorrere dalla data in cui le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro ricevono una domanda di registrazione completa in conformità al paragrafo 4.
6. Le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro comunicano all'esportatore o, se del caso, al rispeditore delle merci il numero di esportatore registrato attribuito all'esportatore o al rispeditore delle merci e la data di decorrenza della validità.
Articolo 92 bis
Se un paese è aggiunto all'elenco dei paesi beneficiari di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012, la Commissione attiva automaticamente, nell'ambito del proprio sistema, le registrazioni di tutti gli esportatori registrati in tale paese, a condizione che i dati di registrazione degli esportatori siano disponibili nel sistema REX e siano validi almeno per il sistema SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni.
In questo caso un esportatore che è già registrato almeno per il sistema SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni, non deve presentare una domanda presso le autorità competenti del proprio paese per essere registrato nel sistema dell'Unione.
Articolo 93
1. Gli esportatori registrati informano immediatamente le autorità competenti del paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro in merito alle modifiche delle informazioni da essi fornite ai fini della registrazione.
2. Gli esportatori registrati che non soddisfano più le condizioni richieste per l'esportazione di merci nell'ambito del sistema o non intendono più esportare merci nell'ambito del sistema ne informano le autorità competenti del paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro.
3. Le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro revocano la registrazione se l'esportatore registrato:
a)
non esiste più;
b)
non soddisfa più le condizioni per l'esportazione delle merci nell'ambito del sistema;
c)
ha informato l'autorità competente del paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro che non intende più esportare merci nell'ambito del sistema;
d)
per dolo o colpa compila o fa compilare un'attestazione di origine contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere indebitamente il beneficio di un trattamento tariffario preferenziale.
4. L'autorità competente di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro possono revocare la registrazione se l'esportatore registrato non tiene aggiornati i dati relativi alla propria registrazione.
5. La revoca della registrazione ha effetto unicamente per il futuro, ossia si applica alle attestazioni di origine rilasciate dopo la data della revoca. La revoca della registrazione non ha alcun effetto sulla validità delle attestazioni di origine rilasciate prima che l'esportatore registrato sia informato della revoca.
6. L'autorità competente di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro informano l'esportatore registrato in merito alla revoca della sua registrazione e alla data a decorrere dalla quale la revoca prende effetto.
7. In caso di revoca della registrazione l'esportatore o il rispeditore delle merci può introdurre un ricorso giurisdizionale.
8. La revoca di un esportatore registrato è annullata in caso di revoca erronea. L'esportatore o il rispeditore delle merci è autorizzato a utilizzare il numero di esportatore registrato attribuitogli al momento della registrazione.
9. Gli esportatori o i rispeditori di merci la cui registrazione è stata revocata possono presentare una nuova domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato in conformità all'articolo 92. Gli esportatori o i rispeditori di merci la cui registrazione è stata revocata a norma del paragrafo 3, lettera d), e del paragrafo 4 possono essere registrati nuovamente solo se dimostrano all'autorità competente del paese beneficiario o alle autorità doganali dello Stato membro che li avevano registrati di aver rimediato alla situazione che aveva condotto alla revoca della registrazione.
10. I dati relativi a una registrazione revocata sono conservati nel sistema REX dall'autorità competente del paese beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro che li hanno introdotti nel sistema per un periodo massimo di dieci anni civili successivi all'anno civile in cui la registrazione è stata revocata. Trascorso tale periodo, l'autorità competente di un paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro cancellano i dati.
Articolo 93 bis
1. La Commissione revoca tutte le registrazioni degli esportatori registrati in un paese beneficiario se tale paese è soppresso dall'elenco dei paesi beneficiari di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 o se le preferenze tariffarie concesse al paese beneficiario sono state temporaneamente revocate in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012.
2. Se tale paese è reinserito nel suddetto elenco o se la revoca temporanea delle preferenze tariffarie concesse al paese beneficiario è terminata, la Commissione riattiva le registrazioni di tutti gli esportatori registrati in tale paese, a condizione che i dati di registrazione degli esportatori siano disponibili nel sistema e siano ancora validi almeno per il sistema SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni. In caso contrario, gli esportatori sono registrati nuovamente in conformità all'articolo 92.
3. In caso di revoca delle registrazioni di tutti gli esportatori registrati in un paese beneficiario a norma del paragrafo 1, i dati relativi alle registrazioni revocate sono conservati nel sistema REX per almeno dieci anni civili successivi all'anno civile in cui la registrazione è stata revocata. Una volta trascorso tale termine e se da oltre dieci anni il paese beneficiario non è più un paese beneficiario del sistema SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, una volta che quest'ultima soddisfi determinate condizioni, la Commissione cancella dal sistema REX i dati relativi alle registrazioni revocate.
Articolo 94
1. Gli esportatori, registrati o non registrati, adempiono i seguenti obblighi:
a)
tengono una contabilità commerciale adeguata per quanto riguarda la produzione e la fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale;
b)
tengono a disposizione tutta la documentazione giustificativa relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;
c)
conservano tutta la documentazione doganale relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;
d)
conservano per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui l'attestazione di origine è stata compilata, o per un periodo più lungo se prescritto dalla legge nazionale, i registri:
i)
delle attestazioni di origine rilasciate;
ii)
della contabilità relativa ai materiali originari e non originari, alla produzione e alle scorte.
Tali registri e attestazioni di origine possono essere conservati in formato elettronico, ma devono consentire di rintracciare i materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati e di confermarne il carattere originario.
2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano anche ai fornitori che trasmettano agli esportatori dichiarazioni attestanti il carattere originario delle merci fornite.
3. I rispeditori di merci, registrati o non registrati, che compilano attestazioni di origine sostitutive conformemente all'articolo 97 quinquies conservano le attestazioni di origine iniziali che hanno sostituito per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale l'attestazione di origine sostitutiva è stata compilata, o per un periodo più lungo se previsto dalla legge nazionale.
Articolo 95
1. L'attestazione di origine è rilasciata dall'esportatore quando i prodotti di cui trattasi sono esportati, sempre che i prodotti possano essere considerati originari del paese beneficiario interessato o di un altro paese beneficiario in conformità all'articolo 86, paragrafo 4, secondo comma, o all'articolo 86, paragrafo 6, primo comma, lettera b).
2. L'attestazione di origine può anche essere rilasciata dopo l'esportazione dei prodotti interessati (“attestazione retroattiva”). Tale attestazione retroattiva è ricevibile se è trasmessa alle autorità doganali dello Stato membro in cui è stata presentata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica entro due anni dall'importazione.
In caso di frazionamento di una spedizione in conformità all'articolo 74 e a condizione che il termine di due anni di cui al primo comma sia rispettato, l'attestazione di origine può essere rilasciata retroattivamente dall'esportatore del paese di esportazione dei prodotti. Ciò vale, mutatis mutandis, se il frazionamento di una spedizione ha luogo in un altro paese beneficiario o in Norvegia, in Svizzera o, se del caso, in Turchia.
3. L'attestazione di origine è fornita dall'esportatore al proprio cliente stabilito nell'Unione e contiene i dati specificati nell'allegato 13 quinquies. È redatta in inglese, francese o spagnolo.
Essa può essere redatta su qualsiasi documento commerciale che consenta l'identificazione dell'esportatore interessato e delle merci in questione.
4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano, mutatis mutandis, alle attestazioni di origine rilasciate nell'Unione ai fini del cumulo bilaterale.
Articolo 95 bis
1. Al fine di stabilire l'origine dei materiali utilizzati nell'ambito del cumulo bilaterale o regionale, l'esportatore di un prodotto fabbricato utilizzando materiali originari di un paese con cui è autorizzato il cumulo si basa sull'attestazione di origine trasmessa dal fornitore dei suddetti materiali. In tali casi l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore riporta, a seconda del caso, la dicitura “EU cumulation”, “regional cumulation”, “Cumul UE”, “cumul regional” o “Acumulación UE”, “Acumulación regional”.
2. Al fine di stabilire l'origine dei materiali utilizzati nel quadro del cumulo di cui all'articolo 85, l'esportatore di un prodotto fabbricato utilizzando materiali originari di una parte con cui è autorizzato il cumulo si basa sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore di tali materiali, a condizione che tale prova sia stata rilasciata in conformità alle disposizioni delle norme di origine SPG della Norvegia, della Svizzera o, ove applicabile, della Turchia, a seconda dei casi. In tali casi l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore riporta la dicitura “Norway cumulation”, “Switzerland cumulation”, “Turkey cumulation”, “Cumul Norvège”, “Cumul Suisse”, “Cumul Turquie” o “Acumulación Noruega”, “Acumulación Suiza”, “Acumulación Turquía”.
3. Al fine di stabilire l'origine dei materiali utilizzati nel quadro del cumulo ampliato di cui all'articolo 86, paragrafi 7 e 8, l'esportatore di un prodotto fabbricato utilizzando materiali originari di una parte con cui è autorizzato il cumulo ampliato si basa sulla prova dell'origine trasmessa dal fornitore di tali materiali, a condizione che tale prova sia stata rilasciata in conformità alle disposizioni del pertinente accordo di libero scambio concluso tra l'Unione e la parte interessata.
In tali casi l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore riporta la dicitura “extended cumulation with country x”, “cumul étendu avec le pays x” o “Acumulación ampliada con el país x”.»
13)
All'articolo 96, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'attestazione di origine è valida per dodici mesi dalla data del rilascio.»
14)
Il seguente articolo 96 bis è inserito nella sottosezione 6, prima dell'articolo 97:
«Articolo 96 bis
Affinché gli importatori possano beneficiare del sistema su presentazione di un'attestazione di origine, le merci devono essere esportate alla data o a decorrere dalla data in cui il paese beneficiario dal quale le merci sono esportate ha iniziato la registrazione degli esportatori a norma dell'articolo 91.»
.
15)
Nella parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 1, il titolo della sottosezione 6 è sostituito dal seguente:
«Sottosezione 6
Procedure per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea applicabili a decorrere dalla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati»
.
16)
Nella parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 1, il titolo della sottosezione 7 è sostituito dal seguente:
«Sottosezione 7
Controllo dell'origine applicabile a decorrere dalla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati»
.
17)
Nella parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 1, il titolo della sottosezione 8 è sostituito dal seguente:
«Sottosezione 8
Altre disposizioni applicabili a decorrere dalla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati»
.
18)
L'articolo 97 è sostituito dal seguente:
«Articolo 97
1. Quando un dichiarante chiede un trattamento preferenziale nell'ambito del sistema, fa riferimento all'attestazione di origine nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. Il riferimento all'attestazione di origine è costituito dalla data di rilascio, espressa nel formato aaaammgg, in cui aaaa indica l'anno, mm il mese e gg il giorno. Se il valore totale dei prodotti originari spediti supera 6 000 EUR, il dichiarante indica anche il numero di esportatore registrato.
2. Se il dichiarante ha chiesto l'applicazione del sistema in conformità al paragrafo 1 senza essere in possesso dell'attestazione di origine al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, la dichiarazione è considerata incompleta ai sensi dell'articolo 253, paragrafo 1, e trattata di conseguenza.
3. Prima di dichiarare le merci per l'immissione in libera pratica il dichiarante si accerta che le merci siano conformi alle norme enunciate nella presente sezione, in particolare verificando:
i)
sul sito web pubblico che l'esportatore sia registrato nel sistema REX, qualora il valore totale dei prodotti originari spediti superi 6 000 EUR e
ii)
che l'attestazione di origine sia redatta in conformità all'allegato 13 quinquies.»
.
19)
L'articolo 97 quinquies è sostituito dal seguente:
«Articolo 97 quinquies
1. Se i prodotti non sono ancora stati immessi in libera pratica, l'attestazione di origine può essere sostituita da una o più attestazioni di origine sostitutive, compilate dal rispeditore delle merci, al fine di inviare tutti i prodotti, o una parte di essi, in un altro luogo all'interno del territorio doganale dell'Unione o, se del caso, in Norvegia, Svizzera o Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni.
Le attestazioni di origine sostitutive possono essere compilate soltanto se l'attestazione di origine iniziale era stata compilata conformemente agli articoli 95 e 96 e all'allegato 13 quinquies.
2. I rispeditori devono essere registrati ai fini del rilascio delle attestazioni di origine sostitutive per i prodotti originari da spedire in un altro luogo all'interno dell'Unione qualora il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare superi 6 000 EUR.
Tuttavia, i rispeditori che non sono registrati sono autorizzati a rilasciare attestazioni di origine sostitutive qualora il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare superi 6 000 EUR se allegano copia dell'attestazione di origine iniziale compilata nel paese beneficiario.
3. Solo i rispeditori registrati nel sistema REX possono rilasciare attestazioni di origine sostitutive per quanto riguarda prodotti originari da spedire in Norvegia, Svizzera o Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni. Questa disposizione si applica indipendentemente dal valore dei prodotti originari contenuti nella spedizione iniziale e a prescindere dal fatto che il paese d'origine sia elencato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012.
4. L'attestazione di origine sostitutiva è valida per dodici mesi a decorrere dalla data del rilascio dell'attestazione di origine iniziale.
5. In caso di sostituzione di un'attestazione di origine, il rispeditore indica i seguenti dati nell'attestazione di origine iniziale:
a)
i dati corrispondenti alla o alle attestazioni di origine sostitutive;
b)
il nome e l'indirizzo del rispeditore;
c)
il destinatario o i destinatari nell'Unione o, se del caso, in Norvegia, Svizzera o Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni.
L'attestazione di origine iniziale reca la dicitura “Replaced”, “Remplacée” o “Sustituida”.
6. Il rispeditore indica i seguenti dati nell'attestazione di origine sostitutiva:
a)
tutti i dati corrispondenti ai prodotti rispediti;
b)
la data di rilascio dell'attestazione di origine iniziale;
c)
le informazioni specificate nell'allegato 13 quinquies;
d)
il nome e l'indirizzo del rispeditore dei prodotti nell'Unione e, se del caso, il suo numero di esportatore registrato;
e)
il nome e l'indirizzo del destinatario nell'Unione o, se del caso, in Norvegia, Svizzera o Turchia, una volta che tale paese soddisfi determinate condizioni;
f)
la data e il luogo in cui è effettuata la sostituzione.
L'attestazione di origine sostitutiva reca la dicitura “Replacement statement”, “Attestation de remplacement” o “Comunicación de sustitución”.
7. I paragrafi da 1 a 6 si applicano alle attestazioni che sostituiscono attestazioni di origine sostitutive.
8. La sottosezione 7 della presente sezione si applica, mutatis mutandis, alle attestazioni di origine sostitutive.
9. Nel caso di prodotti che beneficiano di tariffe preferenziali in base a una deroga concessa conformemente all'articolo 89, la sostituzione prevista dal presente articolo può essere effettuata solo se i prodotti sono destinati all'Unione.»
.
20)
All'articolo 97 nonies è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Qualora dal controllo di cui al paragrafo 1 o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle norme di origine, il paese beneficiario di esportazione effettua, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri o della Commissione, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Commissione o le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle suddette indagini.»
.
21)
L'articolo 97 decies è soppresso.
22)
Nella parte I, titolo IV, capitolo 2, il titolo della sezione 1 bis è sostituito dal seguente:
«Sezione 1 bis
Procedure e metodi di cooperazione amministrativa applicabili con riguardo alle esportazioni per le quali si utilizzino certificati di origine, modulo A, dichiarazioni su fattura e certificati di circolazione delle merci EUR.1.»
.
23)
All'articolo 97 terdecies:
a)
i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Le autorità competenti dei paesi beneficiari mettono a disposizione dell'esportatore il certificato di origine, modulo A, non appena l'esportazione è effettivamente realizzata o garantita. Tuttavia, le autorità competenti dei paesi beneficiari possono anche rilasciare un certificato di origine, modulo A, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce, se:
a)
non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure
b)
è stato dimostrato alle autorità pubbliche competenti che il certificato di origine, modulo A, è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici; oppure
c)
la destinazione finale dei prodotti in questione è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l'eventuale frazionamento della spedizione conformemente all'articolo 74.
3. Le autorità competenti dei paesi beneficiari possono rilasciare il certificato a posteriori solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore di un certificato di origine, modulo A, rilasciato a posteriori siano conformi a quelle del fascicolo di esportazione corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell'esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di origine, modulo A. I certificati di origine, modulo A, rilasciati a posteriori recano nella casella n. 4 la dicitura “Issued retrospectively”, “Délivré à posteriori” o “Emitido a posteriori”.
4. In caso di furto, perdita o distruzione del certificato di origine, modulo A, l'esportatore può chiedere alle autorità competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. Il duplicato del certificato di origine, modulo A, reca nella casella n. 4 la dicitura “Duplicate”, “Duplicata” o “Duplicado”, la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale. Il duplicato ha effetto a decorrere dalla data dell'originale.»
;
b)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le caselle n. 2 e n. 10 del certificato di origine, modulo A, non devono essere compilate obbligatoriamente. La casella n. 12 reca la dicitura “Unione europea” o il nome di uno degli Stati membri. La data di rilascio del certificato di origine, modulo A, è indicata nella casella n. 11. La firma da apporre in tale casella, che è riservata alle autorità pubbliche competenti preposte al rilascio del certificato, nonché la firma del firmatario autorizzato dell'esportatore da apporre nella casella n. 12, sono manoscritte.»
24)
All'articolo 97 septdecies, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Nel caso di prodotti che beneficiano di preferenze tariffarie in base ad una deroga concessa a norma dell'articolo 89, la procedura prevista dal presente articolo si applica solo se i prodotti sono destinati all'Unione.»
.
25)
All'articolo 109, è aggiunto il secondo comma seguente:
«La casella n. 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura reca la dicitura “Autonomous trade measures” o “Mesures commerciales autonomes”.»
.
26)
L'allegato 13 bis è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
27)
Gli allegati 13 quater e 13 quinquies sono sostituiti dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.
28)
L'allegato 17 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:428:oj#art-1