Art. 1

In vigore dal 9 mar 2015
1.   È chiuso il riesame relativo a un nuovo esportatore avviato dalla Commissione con il regolamento di esecuzione (UE) n. 727/2014 e sulle importazioni di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) n. 727/2014 é istituito il dazio antidumping applicabile, a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011, a tutte le altre società (codice supplementare TARIC A999) della Repubblica popolare cinese. 2.   Il dazio antidumping applicabile, a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011, a tutte le altre società della Repubblica popolare cinese è riscosso con effetto dal 2 luglio 2014 sulle importazioni di acido tricloroisocianurico e suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), che sono state registrate ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 727/2014. 3.   Le autorità doganali sono invitate a porre termine alla registrazione delle importazioni effettuata a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 727/2014 della Commissione. 4.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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