Art. 1

In vigore dal 9 mar 2015
1.   Le indicazioni sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non sono inserite nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione europea a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006. 2.   Le indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1, impiegate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a essere tuttavia impiegate per un periodo massimo di sei mesi dalla sua entrata in vigore.
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