Art. 1

In vigore dal 6 mar 2015
Alle domande di titoli di importazione presentate il 2 e 3 marzo 2015, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, è applicato un coefficiente di attribuzione del 5,451531 %. Per il mese di marzo 2015 è sospeso il rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti a partire dal 4 marzo 2015.
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