Art. 4

Frequenza delle notifiche dei quantitativi richiesti

In vigore dal 5 mar 2015
Frequenza delle notifiche dei quantitativi richiesti Due volte alla settimana gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono state presentate domande di conclusione di contratti, secondo le seguenti modalità: a) ogni lunedì entro le 12:00 (ora di Bruxelles), i quantitativi per i quali sono state presentate domande il giovedì e il venerdì della settimana precedente; b) ogni giovedì entro le 12:00 (ora di Bruxelles), i quantitativi per i quali sono state presentate domande il lunedì, il martedì e il mercoledì della stessa settimana.
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