Art. 1
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 529/2014
In vigore dal 4 mar 2015
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 529/2014
Il regolamento delegato (UE) n. 529/2014 è così modificato:
1)
l' è sostituito dal seguente:
«
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i criteri per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e modifiche dei modelli basati sui rating interni, dei modelli avanzati di misurazione e dei metodi basati su modelli interni autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le modalità di notifica delle estensioni e modifiche.»
2)
all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le modifiche dell'ambito di applicazione di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni ovvero le modifiche di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni per il metodo basato sui rating interni (di seguito “modifiche al metodo IRB”), le estensioni e modifiche del metodo avanzato di misurazione (di seguito “estensioni e modifiche all'AMA”), così come le estensioni e modifiche del metodo basato su modelli interni (di seguito “estensioni e modifiche all'IMA”) sono classificate in una delle categorie seguenti in funzione del loro carattere sostanziale:
a)
estensioni e modifiche sostanziali soggette all'autorizzazione delle autorità competenti a norma dell'articolo 143, paragrafo 3, dell'articolo 312, paragrafo 2, e dell'articolo 363, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
b)
altre estensioni e modifiche soggette alla notifica alle autorità competenti.»
3)
l'articolo 3 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunto il seguente terzo comma:
«Le estensioni e le modifiche all'IMA sono classificate a norma del presente articolo e degli articoli 7 bis e 7 ter.»
b)
al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
se la modifica non ha un impatto quantitativo diretto, non calcola l'impatto quantitativo previsto, per il metodo IRB, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), per l'AMA, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), o per l'IMA, all'articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera c).»
4)
sono inseriti i seguenti articoli 7 bis e 7 ter:
«Articolo 7 bis
Estensioni e modifiche sostanziali all'IMA
1. È considerata sostanziale l'estensione o modifica all'IMA che soddisfa una delle condizioni seguenti:
a)
si configura come estensione descritta nell'allegato III, parte I, sezione 1;
b)
si configura come modifica descritta nell'allegato III, parte II, sezione 1;
c)
determina una modifica in valore assoluto pari o superiore all'1 %, calcolata per il primo giorno lavorativo della prova dell'impatto dell'estensione o modifica, di una delle misure di rischio pertinenti di cui all'articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), all'articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), o all'articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 e associata all'ambito di applicazione del pertinente modello dell'IMA a cui la misura del rischio si riferisce, e determina uno degli effetti seguenti:
i)
una modifica pari o superiore al 5 % della somma delle misure di rischio di cui all'articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), all'articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), rispettivamente rettificata mediante i fattori moltiplicativi (mc) e (ms) ai sensi dell'articolo 366, all'articolo 364, paragrafo 2), lettera b), punto i), e all'articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, e dei requisiti di fondi propri ai sensi del titolo IV, capi 2, 3 e4, dello stesso regolamento, a seconda del caso, calcolati a livello dell'ente impresa madre dell'UE o, se l'ente non è né un'impresa madre né una filiazione, a livello dell'ente;
ii)
una modifica pari o superiore al 10 % di una o più delle misure di rischio pertinenti di cui all'articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), all'articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), o all'articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 e associate all'ambito di applicazione del pertinente modello dell'IMA a cui la misura del rischio si riferisce.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto i), l'impatto dell'estensione o modifica è espresso, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, come il valore assoluto più elevato nel periodo di cui al paragrafo 4 di un coefficiente così calcolato:
a)
al numeratore, la differenza tra la somma di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i), con e senza l'estensione o modifica;
b)
al denominatore, la somma di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i), senza l'estensione o modifica.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto ii), l'impatto dell'estensione o modifica è espresso, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, come il valore assoluto più elevato nel periodo di cui al paragrafo 4 di un coefficiente così calcolato:
a)
al numeratore, la differenza tra la misura di rischio di cui all'articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), all'articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), o all'articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 con e senza l'estensione o modifica;
b)
al denominatore, la misura di rischio di cui rispettivamente all'articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), all'articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), o all'articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 senza l'estensione o modifica.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), i coefficienti di cui ai paragrafi 2 e 3 sono calcolati per un periodo la cui durata è pari alla durata più breve tra quelle indicate alle lettere a) e b):
a)
15 giorni lavorativi consecutivi a iniziare dal primo giorno lavorativo della prova dell'impatto dell'estensione o modifica;
b)
fino al giorno in cui il risultato del calcolo giornaliero di uno dei coefficienti di cui ai paragrafi 2 e 3 è un impatto pari o superiore alle percentuali di cui rispettivamente al paragrafo 1, lettera c), punto i), o punto ii).
Articolo 7 ter
Estensioni e modifiche all'IMA considerate non sostanziali
L'estensione o modifica all'IMA che, seppur non sostanziale, deve essere notificata all'autorità competente a norma dell'articolo 363, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 è notificata con le modalità seguenti:
a)
almeno due settimane prima della prevista attuazione, per le estensioni o modifiche che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato III, parte I, sezione 2, e parte II, sezione 2;
b)
dopo l'attuazione, almeno a cadenza annuale, per tutte le altre estensioni o modifiche.»
5)
all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per le estensioni o modifiche al metodo IRB, all'AMA o all'IMA soggette all'autorizzazione dell'autorità competente, l'ente correda la domanda di autorizzazione della documentazione seguente:
a)
descrizione dell'estensione o modifica, relativa motivazione e finalità;
b)
data di attuazione;
c)
ambito di applicazione interessato, con specificazione del volume;
d)
documentazione tecnica e di processo;
e)
relazioni dell'ente sulla verifica indipendente o validazione;
f)
conferma dell'avvenuta approvazione dell'estensione o modifica da parte degli organi competenti mediante le procedure apposite dell'ente e data dell'approvazione;
g)
ove applicabile, impatto quantitativo dell'estensione o modifica sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, sui requisiti di fondi propri, sulle misure di rischio pertinenti o sulla somma dei requisiti di fondi propri e delle misure di rischio pertinenti;
h)
numeri registrati della versione attuale e della versione precedente dei modelli interni dell'ente soggetti ad autorizzazione.»
6)
al regolamento (UE) n. 529/2014 è aggiunto l'allegato III riportato in allegato al presente regolamento.
Storico versioni
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