Art. 40
Strumenti finanziari
In vigore dal 2 mar 2015
Strumenti finanziari
Gli strumenti finanziari possono essere costituiti nella decisione di finanziamento di cui all'. Essi fanno capo, per quanto possibile, alla BEI, a un'istituzione finanziaria multilaterale europea, quale la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, o un istituto finanziario europeo bilaterale, ad esempio le banche di sviluppo bilaterali, e sono possibilmente associati ad altre sovvenzioni provenienti da altre fonti.
La Commissione può attuare gli strumenti finanziari nell'ambito della gestione sia diretta sia indiretta, affidando funzioni di esecuzione alle entità di cui all', paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii), v) e vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Tali entità devono essere conformi ai requisiti del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e rispettare gli obiettivi, le norme e le politiche dell'Unione nonché le migliori prassi relative all'impiego dei fondi dell'Unione e alla rendicontazione.
Si ritiene che le entità che soddisfano i criteri di cui all', paragrafo 2 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 rispondano ai criteri di selezione di cui all'articolo 139 di tale regolamento. Si applica la parte prima, titolo VIII, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, eccetto l'articolo 139, paragrafo 1, l'articolo 139, paragrafo 4, primo comma, e l'articolo 139, paragrafo5.
Gli strumenti finanziari possono essere raggruppati in strumenti a fini di esecuzione e rendicontazione.
Storico versioni
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