Art. 3
Quadro generale dell'assegnazione dei fondi
In vigore dal 2 mar 2015
Quadro generale dell'assegnazione dei fondi
1. La Commissione stabilisce l'assegnazione indicativa pluriennale delle risorse per ciascun paese e regione ACP e per la cooperazione intra-ACP sulla base dei criteri stabiliti all'allegato IV, , dell'accordo di partenariato ACP-UE, entro i limiti finanziari di cui all' dell'accordo interno.
2. Le assegnazioni indicative nazionali sono stabilite secondo un approccio differenziato ai paesi partner atto a garantire un cooperazione specifica e su misura che tenga conto:
a)
delle esigenze;
b)
della capacità di generare risorse finanziarie e di accedervi e della capacità di assorbimento;
c)
degli impegni e delle prestazioni; e
d)
dell'impatto potenziale dell'assistenza dell'Unione.
Il processo di assegnazione delle risorse dà priorità ai paesi più bisognosi, in particolare quelli meno sviluppati, quelli a basso reddito e quelli in situazioni di crisi, post-crisi, fragilità e vulnerabilità.
L'Unione adatterà la sua assistenza attraverso misure dinamiche, orientate ai risultati e specifiche per ciascun paese, come indicato all', paragrafo 2, in funzione della situazione dei paesi come pure dei loro impegni e progressi a favore, tra le altre cose, del buon governo, dei diritti umani, della democrazia, dello Stato di diritto nonché della capacità di introdurre riforme e soddisfare le richieste e le necessità della popolazione.
3. Il comitato FES tiene uno scambio di opinioni sul metodo per stabilire l'assegnazione indicativa pluriennale delle risorse di cui al paragrafo 1.
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