Art. 17

Partecipazione di un paese o di una regione terzi

In vigore dal 2 mar 2015
Partecipazione di un paese o di una regione terzi Per garantire coerenza e efficacia all'assistenza dell'Unione, la Commissione può decidere che paesi in via di sviluppo non ACP e organismi di integrazione regionale cui partecipano gli Stati ACP che promuovono la cooperazione e l'integrazione regionali e possono beneficiare dell'assistenza dell'Unione prevista da altri strumenti finanziari dell'Unione per l'azione esterna possano beneficiare dei fondi di cui all', paragrafo 2, lettera a), punto i), dell'accordo interno se il progetto o il programma in esame è di natura regionale o transfrontaliera e se è conforme all'allegato IV, , dell'accordo di partenariato ACP-UE. I PTOM ammissibili all'assistenza dell'Unione in forza della decisione 2013/755/UE e le regioni ultraperiferiche dell'Unione possono anch'essi partecipare ai progetti e ai programmi di cooperazione regionale; il finanziamento inteso a consentirne la partecipazione si aggiunge ai fondi di cui all', paragrafo 2, lettera a), punto i), dell'accordo interno. Dovrebbe essere tenuto presente l'obiettivo di una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri, le regioni ultraperiferiche dell'Unione, i PTOM e gli Stati ACP e, se necessario, dovrebbero essere creati meccanismi di coordinamento. I documenti di strategia, i programmi indicativi pluriennali, i programmi d'azione e le misure di cui all' del presente regolamento possono contenere disposizioni su tale finanziamento e sui tipi di finanziamento previsti dal regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio (15).
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Partecipazione di un paese o di una regione terzi (Art. 17 Regolamento (UE) 2015/322) — Testo vigente | Portale Normativo