Art. 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

In vigore dal 26 feb 2015
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 1.   All' del regolamento (UE) n. 540/2011, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte B dell'allegato contenuto nel presente regolamento. Le sostanze di base approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte C dell'allegato contenuto nel presente regolamento. Le sostanze attive a basso rischio approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte D dell'allegato contenuto nel presente regolamento.» 2.   L'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.
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