Art. 2

In vigore dal 18 feb 2015
La sostanza specificata nell'allegato e i mangimi contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima dell'11 settembre 2015 in conformità alle norme applicabili prima dell'11 marzo 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino ad esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati a suini, vitelli, ovini e cani. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima dell'11 settembre 2015 in conformità alle norme applicabili prima dell'11 marzo 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino ad esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati a suini, vitelli e ovini. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima dell'11 marzo 2017 in conformità alle norme applicabili prima dell'11 marzo 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino ad esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ai cani.
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