Art. 2

In vigore dal 16 feb 2015
La sostanza specificata nell'allegato e i mangimi contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima del 9 marzo 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 9 marzo 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino ad esaurimento delle scorte esistenti.
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