Art. 1

In vigore dal 13 feb 2015
Le valute nelle quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso la banca centrale che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 416, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono indicate nell'allegato del presente regolamento.
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