Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 13 feb 2015
Misure transitorie In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano, se del caso, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti composti di rame come sostanza attiva entro il 6 settembre 2015.
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