Art. 1
In vigore dal 9 feb 2015
Il regolamento (CE) n. 174/2005 è così modificato:
1)
l' è soppresso;
2)
l'articolo 4 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 4 bis
1. In deroga all'articolo 3, l'autorità competente, indicata nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore o, qualora l'esportatore non sia stabilito nell'Unione, lo Stato membro dal quale il materiale potrebbe essere venduto, fornito, trasferito o esportato, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione del materiale non letale incluso nell'allegato I, dopo aver accertato che il materiale non letale in questione è destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di mantenere l'ordine pubblico limitandosi a un uso appropriato e proporzionato della forza.
2. In deroga all'articolo 3, l'autorità competente, indicata nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore o, qualora l'esportatore non sia stabilito nell'Unione, lo Stato membro dal quale il materiale potrebbe essere venduto, fornito, trasferito o esportato, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna, elencato nell'allegato I, destinato unicamente al sostegno al processo ivoriano di riforma del settore della sicurezza e al sostegno o all'uso da parte dell'operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) e delle forze francesi che l'appoggiano.
3. Le autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono concesse conformemente alle modalità previste agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 428/2009 e sono valide in tutto il territorio dell'Unione.
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione europea dell'autorizzazione concessa a norma del presente articolo entro due settimane da tale autorizzazione.
5. Non sono concesse autorizzazioni per attività che hanno già avuto luogo.»
;
3)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 4 ter
1. In deroga all'articolo 3, l'autorità competente, indicata nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore o, qualora l'esportatore non sia stabilito nell'Unione, lo Stato membro dal quale il materiale potrebbe essere venduto, fornito, trasferito o esportato, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione del materiale di cui al punto 4 dell'allegato I, purché il materiale sia destinato unicamente a un uso civile per progetti nel settore minerario o infrastrutturale.
2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa conformemente alle modalità previste agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 428/2009 ed è valida in tutto il territorio dell'Unione.
3. Gli esportatori forniscono all'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare la loro domanda di autorizzazione.
4. L'autorità competente concede un'autorizzazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione del materiale di cui al punto 4 dell'allegato I solo dopo aver accertato che il materiale è destinato unicamente a un uso civile per progetti nel settore minerario o infrastrutturale.
5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, con almeno una settimana di anticipo, della sua intenzione di concedere un'autorizzazione di cui al paragrafo 1.
6. Non sono concesse autorizzazioni per attività che hanno già avuto luogo.»
;
4)
nell'allegato I, il titolo è sostituito dal seguente:
«Elenco del materiale di cui agli articoli 3, 4 bis e 4 ter che potrebbe essere usato per la repressione interna»
;
5)
nell'allegato II, il titolo è sostituito dal seguente:
«Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 4 bis e 4 ter
»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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