Art. 1
In vigore dal 6 feb 2015
Alle domande di titoli di importazione presentate il 2 e 3 febbraio 2015, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, è applicato un coefficiente di attribuzione dell'8,627503 %.
Per il mese di febbraio 2015 è sospeso il rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti a partire dal 4 febbraio 2015.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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