Art. 1

Distribuzioni multiple che costituiscono un utilizzo sproporzionato dei fondi propri

In vigore dal 30 gen 2015
Il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 è così modificato: (1) Sono inseriti i seguenti articoli da 7 bis a 7 quinquies: «Articolo 7 bis Distribuzioni multiple che costituiscono un utilizzo sproporzionato dei fondi propri 1.   Si ritiene che le distribuzioni sugli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 575/2013 non costituiscano un utilizzo sproporzionato del capitale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il dividendo multiplo è un multiplo della distribuzione pagata sugli strumenti con diritto di voto e non è costituito da un importo fisso predeterminato; b) il dividendo multiplo è fissato contrattualmente o previsto dallo statuto dell'ente; c) il dividendo multiplo non è suscettibile di modifica; d) lo stesso dividendo multiplo si applica a tutti gli strumenti con dividendo multiplo; e) l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo non rappresenta più del 125 % dell'importo della distribuzione su uno strumento di capitale primario di classe 1 con diritto di voto. Questo viene espresso con la seguente formula: dove: k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo; l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo; f) l'importo totale delle distribuzioni pagate su tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1 durante un esercizio non supera il 105 % dell'importo che sarebbe stato pagato se gli strumenti con minori diritti di voto o senza diritti di voto avessero ricevuto le stesse distribuzioni degli strumenti con diritto di voto. Questo viene espresso con la seguente formula: dove: k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo; l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo; X rappresenta il numero di strumenti con diritto di voto; Y rappresenta il numero di strumenti senza diritto di voto. La formula si applica su base annuale. 2.   Se la condizione di cui al paragrafo 1, lettera f), non è soddisfatta, si ritiene che solo l'importo degli strumenti con dividendo multiplo che supera la soglia stabilita alla stessa lettera determini un utilizzo sproporzionato del capitale. 3.   Se una qualsiasi delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), non è soddisfatta, si ritiene che tutti gli strumenti in essere con dividendo multiplo determinino un utilizzo sproporzionato del capitale.» 2. Il seguente articolo 7 ter è aggiunto: «Articolo 7 ter Distribuzioni preferenziali relativamente ai diritti preferenziali per i pagamenti delle distribuzioni 1.   Per gli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 575/2013, la distribuzione su detti strumenti è considerata preferenziale rispetto ad altri strumenti di capitale primario di classe 1 quando vi sono livelli differenziati di distribuzione, a meno che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7 bis del presente regolamento. 2.   Per gli strumenti di capitale primario di classe 1 con minori diritti di voto o senza diritti di voto, emessi dagli enti di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 575/2013, se la distribuzione è un multiplo della distribuzione sugli strumenti con diritti di voto e se detta distribuzione multipla è prevista contrattualmente o per statuto, le distribuzioni non sono considerate preferenziali se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il dividendo multiplo è un multiplo della distribuzione pagata sugli strumenti con diritto di voto e non è costituito da un importo fisso predeterminato; b) il dividendo multiplo è fissato contrattualmente o previsto dallo statuto dell'ente; c) il dividendo multiplo non è suscettibile di modifica; d) lo stesso dividendo multiplo si applica a tutti gli strumenti con dividendo multiplo; e) l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo non rappresenta più del 125 % dell'importo della distribuzione su uno strumento di capitale primario di classe 1 con diritto di voto. Questo è espresso con la seguente formula: dove: k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo; l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo; f) l'importo totale delle distribuzioni pagate su tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1 durante un esercizio non supera il 105 % dell'importo che sarebbe stato pagato se gli strumenti con minori diritti di voto o senza diritti di voto avessero ricevuto le stesse distribuzioni degli strumenti con diritto di voto. Questo è espresso con la seguente formula: dove: k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo; l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo; X rappresenta il numero di strumenti con diritto di voto; Y rappresenta il numero di strumenti senza diritto di voto. La formula si applica su base annuale. 3.   Se la condizione di cui al paragrafo 2, lettera f), non è soddisfatta, si ritiene che solo l'importo degli strumenti con dividendo multiplo che supera la soglia stabilita alla stessa lettera determini un utilizzo sproporzionato del capitale. 4.   Se una qualsiasi delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), non è soddisfatta, tutti gli strumenti in essere con dividendo multiplo non sono classificati nel capitale primario di classe 1. 5.   Ai fini del paragrafo 2, se le distribuzioni su strumenti di capitale primario di classe 1 sono espresse, per gli strumenti con diritto e senza diritto di voto, con riferimento al prezzo di acquisto dello strumento all'emissione, le formule sono adattate come segue per lo strumento o gli strumenti espressi con riferimento al prezzo di acquisto all'emissione: a) l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo diviso per il prezzo di acquisto dello strumento all'emissione; b) k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo diviso per il prezzo di acquisto dello strumento all'emissione. 6.   Per gli strumenti di capitale primario di classe 1 con minori diritti di voto o senza diritti di voto, emessi dagli enti di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 575/2013, se la distribuzione non è un multiplo della distribuzione sugli strumenti con diritti di voto, le distribuzioni non sono considerate preferenziali se sono soddisfatte una delle due condizioni di cui al paragrafo 7 ed entrambe le condizioni di cui al paragrafo 8. 7.   Ai fini del paragrafo 6, si applica la condizione di cui alla lettera a) o la condizione di cui alla lettera b): a) sono soddisfatte le condizioni indicate in entrambi i seguenti punti i) e ii): i) lo strumento con minori diritti di voto o senza diritti di voto può essere sottoscritto e detenuto solo dai possessori di strumenti con diritto di voto; ii) il numero di diritti di voto di ogni singolo possessore è limitato; b) alle distribuzioni sugli strumenti con diritto di voto emessi dagli enti si applica un massimale stabilito dalla normativa nazionale applicabile. 8.   Ai fini del paragrafo 6, si applicano entrambe le seguenti condizioni: a) l'ente dimostra che la media delle distribuzioni sugli strumenti con diritto di voto nei precedenti cinque esercizi è bassa rispetto ad altri strumenti analoghi; b) l'ente dimostra che il tasso di distribuzione, calcolato in conformità dell'articolo 7 quater, è basso. È considerato basso un tasso di distribuzione inferiore al 30 %. 9.   Ai fini del paragrafo 7, lettera a), i diritti di voto di ogni singolo possessore sono considerati limitati nei casi seguenti: a) se ogni possessore riceve solo un diritto di voto, indipendentemente dal numero di strumenti con diritto di voto detenuti; b) se il numero di diritti di voto è limitato, indipendentemente dal numero di strumenti con diritto di voto del possessore; c) se il numero di strumenti con diritto di voto che ogni possessore può detenere è limitato a norma dello statuto dell'ente o della normativa nazionale applicabile. 10.   Ai fini del presente articolo, si ritiene che l'esercizio prenda fine alla data dell'ultimo bilancio dell'ente. 11.   Gli enti valutano la conformità alle condizioni di cui ai paragrafi 7 e 8 e informano l'autorità competente del risultato della loro valutazione almeno nelle seguenti situazioni: a) ogni volta che viene adottata una decisione sull'importo delle distribuzioni sugli strumenti di capitale primario di classe 1; b) ogni volta che viene emessa una nuova classe di strumenti di capitale primario di classe 1 con minori diritti di voto o senza diritti di voto. 12.   Se la condizione di cui al paragrafo 8, lettera b), non è soddisfatta, si ritiene che solo l'importo degli strumenti senza diritto di voto per i quali le distribuzioni superano la soglia stabilita alla stessa lettera determini distribuzioni preferenziali. 13.   Se la condizione di cui al paragrafo 8, lettera a), non è soddisfatta, le distribuzioni su tutti gli strumenti in essere senza diritto di voto sono considerate preferenziali, a meno che esse soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 2. 14.   Se nessuna delle condizioni di cui al paragrafo 7 è soddisfatta, le distribuzioni su tutti gli strumenti in essere senza diritto di voto sono considerate preferenziali, a meno che esse soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 2. 15.   Il requisito di cui al paragrafo 7, lettera a), punto i), o il requisito di cui al paragrafo 8, lettera b), o entrambi possono essere soggetti a deroga, a seconda dei casi, se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) l'ente viola o, a causa tra l'altro del rapido deterioramento della situazione finanziaria, è probabile che violi nel prossimo futuro i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013; b) l'autorità competente ha chiesto all'ente di aumentare con urgenza il capitale primario di classe 1 entro un determinato periodo e ha accertato che l'ente non è in grado di rettificare o evitare la violazione di cui alla lettera a) entro il termine impartito senza avvalersi della deroga di cui al presente paragrafo.» 3. Il seguente articolo 7 quater è aggiunto: «Articolo 7 quater Calcolo del tasso di distribuzione ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 8, lettera b) 1.   Ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 8, lettera b), per il calcolo del tasso di distribuzione l'ente può scegliere il metodo di cui alla lettera a) o quello di cui alla lettera b), e lo applica in maniera costante nel tempo: a) come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nei precedenti cinque esercizi divisa per la somma degli utili relativi ai precedenti cinque esercizi; b) solo per il periodo tra la data di applicazione del presente regolamento e il 31 dicembre 2017: i) nel 2014, come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nel precedente esercizio divisa per la somma degli utili relativi al precedente esercizio; ii) nel 2015, come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nei precedenti due esercizi divisa per la somma degli utili relativi ai precedenti due esercizi; iii) nel 2016, come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nei precedenti tre esercizi divisa per la somma degli utili relativi ai precedenti tre esercizi; iv) nel 2017, come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nei precedenti quattro esercizi divisa per la somma degli utili relativi ai precedenti quattro esercizi. 2.   Ai fini del paragrafo 1, per utili si intende l'importo riportato alla riga 670 del modello 2 dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (*1) o, ove applicabile, l'importo riportato alla riga 670 del modello 2 dell'allegato IV dello stesso regolamento di esecuzione riguardante le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013. (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).» " 4. Il seguente articolo 7 quinquies è aggiunto: «Articolo 7 quinquies Distribuzioni preferenziali relativamente all'ordine dei pagamenti nelle distribuzioni Ai fini dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 575/2013, una distribuzione su uno strumento di capitale primario di classe 1 è considerata preferenziale rispetto ad altri strumenti di capitale primario di classe 1 relativamente all'ordine dei pagamenti nelle distribuzioni, se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: a) le distribuzioni sono decise in momenti diversi; b) le distribuzioni sono pagate in momenti diversi; c) l'emittente ha l'obbligo di pagare le distribuzioni su un tipo di strumenti di capitale primario di classe 1 prima di pagare le distribuzioni su un altro tipo di strumenti di capitale primario di classe 1; d) la distribuzione è pagata su alcuni strumenti di capitale primario di classe 1 e non su altri, a meno che sia rispettata la condizione di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 7, lettera a).»
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