Art. 1
In vigore dal 30 gen 2015
In deroga all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 e fatto salvo il volume del contingente tariffario di cui all', paragrafo 1, del medesimo regolamento, il rilascio dei titoli è autorizzato, per il periodo dal 1o febbraio 2015 al 31 ottobre 2015, fino ai seguenti massimali mensili:
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9 000 tonnellate per ognuno dei mesi di febbraio e marzo, e
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8 000 tonnellate per ognuno dei mesi del periodo compreso fra aprile e ottobre.
Storico versioni
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