Art. 1
Esame
In vigore dal 29 gen 2015
Il regolamento (UE) n. 965/2012 è modificato nel modo seguente:
1)
l'articolo 5 è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli operatori di velivoli e elicotteri non complessi, nonché di palloni e alianti, che effettuano operazioni non commerciali, incluse operazioni non commerciali specializzate, devono utilizzare l'aeromobile in conformità alle disposizioni di cui all'allegato VII.»
;
b)
nel paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
altri velivoli ed elicotteri nonché palloni e alianti in conformità alle disposizioni di cui all'allegato VII.»
;
c)
nel paragrafo 7, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Esclusi i membri dell'equipaggio, non possono essere trasportate a bordo persone diverse da quelle indispensabili per la missione.»;
2)
l'articolo 6 è così modificato:
a)
nel paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, l'esercizio dei velivoli rientranti tra gli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 216/2008 avviene a norma della decisione C(2009) 7633 della Commissione, del 14 ottobre 2009, quando vengono utilizzati in operazioni CAT.»
;
b)
nel paragrafo 4 bis, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«4 bis. In deroga all'articolo 5, paragrafi 1 e 6, le seguenti operazioni con velivoli ed elicotteri non complessi nonché palloni e alianti possono essere condotte in conformità all'allegato VII:»
;
3)
l'articolo 9 bis, quale inserito dal regolamento (CE) n. 83/2014, è sostituito dal seguente:
«Articolo 9 ter
Esame
L'Agenzia effettua un esame continuo dell'efficacia delle disposizioni concernenti i limiti dei tempi di volo e di servizio e i requisiti relativi ai tempi di riposo contenuti negli allegati II e III. Entro il 18 febbraio 2019 l'Agenzia presenta una prima relazione sui risultati di tale esame.
L'esame presuppone competenze scientifiche e si basa sui dati operativi raccolti, con l'assistenza degli Stati membri, nel lungo termine successivamente alla data di applicazione del presente regolamento.
L'esame valuta quanto meno l'impatto dei seguenti fattori sullo stato di attenzione dell'equipaggio:
a)
tempi di servizio superiori a 13 ore nell'orario più favorevole del giorno;
b)
tempi di servizio superiori a 10 ore nell'orario meno favorevole del giorno;
c)
tempi di servizio superiori a 11 ore per i membri dell'equipaggio in uno stato di acclimatazione sconosciuto;
d)
tempi di servizio che includono un numero elevato di tratte (più di 6);
e)
servizi a chiamata come “standby” o riserva seguiti da servizi di volo; e
f)
orari irregolari.»
;
4)
gli allegati I, III, IV, VI e VIII sono modificati in conformità all'allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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