Art. 1

Modifiche

In vigore dal 27 gen 2015
Modifiche Il regolamento (CE) n. 2532/98 è modificato come segue: 1) L' è modificato come segue: a) il punto 6 è sostituito dal seguente: «6. “penalità di mora”, le somme di denaro che, in caso di infrazione protratta, un'impresa è tenuta a versare a titolo di sanzione ovvero per indurre i soggetti interessati a rispettare i regolamenti o le decisioni della BCE in materia di vigilanza. Le penalità di mora sono calcolate per ciascun giorno intero di protratta infrazione: a) a decorrere dalla notifica all'impresa della decisione che impone la cessazione dell'infrazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma; ovvero b) in conformità alla procedura prevista dall'articolo 4 ter del presente regolamento, quando l'infrazione protratta ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (*1); (*1)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).» " ; b) il punto 7 è sostituito dal seguente: «7. “sanzione”, tanto l'ammenda quanto la penalità di mora.» ; 2) è aggiunto l'articolo seguente: «Articolo 1 bis Principi generali e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica all'irrogazione da parte della BCE di sanzioni nei confronti di imprese in caso di inosservanza degli obblighi derivanti da decisioni o regolamenti della BCE. 2.   Le norme applicabili all'irrogazione di sanzioni da parte della BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza in caso di violazione di un regolamento o di una decisione della BCE derogano alle norme di cui agli articoli da 2 a 4 in quanto previsto dagli articoli da 4 bis a 4 quater. 3.   La BCE pubblica le decisioni, impugnate o meno, che irrogano sanzioni nei confronti di un'impresa in caso di violazione di un regolamento o di una decisione della BCE in materia di vigilanza. La BCE procede senza indebito ritardo alla pubblicazione sul proprio sito Internet ufficiale a seguito della notifica della decisione all'impresa interessata. La pubblicazione include informazioni sul tipo e la natura della violazione e sull'identità dell'impresa interessata, salvo i casi in cui la pubblicazione in tal modo effettuata sia suscettibile di: a) compromettere la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso; b) provocare, per quanto è possibile determinare, un danno sproporzionato all'impresa interessata. In tali circostanze, le decisioni relative alle sanzioni sono pubblicate in modo anonimo. In alternativa, se è probabile che tali condizioni cessino entro un periodo ragionevole di tempo, la pubblicazione ai sensi del presente paragrafo può essere rinviata per il periodo di tempo corrispondente. Se è pendente un'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia avverso una decisione irrogante una sanzione, la BCE pubblica senza indebito ritardo sul proprio sito Internet ufficiale le informazioni sullo stato dell'impugnazione in questione e sul relativo esito. La BCE assicura che le informazioni pubblicate ai sensi del presente paragrafo restino disponibili sul suo sito Internet ufficiale per almeno cinque anni.» ; 3) all', il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Laddove l'infrazione consista nel mancato adempimento di un obbligo, l'applicazione di una sanzione non esenta l'impresa dall'adempimento di tale obbligo, salvo che la decisione adottata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 o dell'articolo 4 ter stabilisca espressamente il contrario.» ; 4) l'articolo 3 è modificato come segue: a) la prima frase del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente: «1.   La decisione di avviare o meno una procedura per infrazione è adottata dalla BCE, d'ufficio o sulla base di una richiesta ad essa rivolta a tal fine dalla banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata la presunta infrazione.» ; b) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «10.   Nel caso in cui un'infrazione riguardi esclusivamente una funzione attribuita al SEBC o alla BCE in virtù del trattato e dallo statuto, una procedura per infrazione può essere avviata soltanto sulla base del presente regolamento, a prescindere dall'esistenza di leggi o regolamenti nazionali che prevedano una procedura distinta. Nel caso in cui un'infrazione riguardi anche una o più aree non di competenza del SEBC o della BCE, il diritto di avviare una procedura per infrazione ai sensi del presente regolamento è indipendente da ogni diritto che la competente autorità nazionale ha di avviare una distinta procedura in relazione a tali aree non di competenza del SEBC o della BCE. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione del diritto penale e del diritto nazionale relativi alle competenze in materia di vigilanza prudenziale negli Stati membri partecipanti, conformemente al regolamento (UE) n. 1024/2013.» ; 5) sono aggiunti gli articoli seguenti: «Articolo 4 bis Norme specifiche relative al limite massimo delle sanzioni irrogate dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza 1.   In deroga all', paragrafo 1, in caso di infrazioni relative a decisioni e regolamenti adottati dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza, i limiti entro i quali la BCE può irrogare ammende e penalità di mora sono i seguenti: a) ammende: il limite massimo è pari al doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie all'infrazione quando questi possono essere determinati, ovvero al 10 % del fatturato complessivo annuo dell'impresa; b) penalità di mora: il limite massimo è pari al 5 % del fatturato medio giornaliero per ciascun giorno di infrazione. Le penalità di mora possono essere irrogate per un periodo massimo di sei mesi dalla data indicata nella decisione irrogante la penalità di mora. 2.   Ai fini del paragrafo 1 si intende per: a) “fatturato annuo”, il fatturato annuo dell'impresa interessata nell'esercizio finanziario precedente, come definito dalla pertinente normativa dell'Unione; ove questo dato non sia disponibile, viene determinato in base al bilancio annuale più recente disponibile. Se l'impresa interessata è una filiazione di un'impresa madre, il fatturato complessivo annuo da prendere in considerazione è il fatturato complessivo annuo determinato in base al bilancio consolidato annuale più recente disponibile nell'esercizio finanziario precedente; ove questo dato non sia disponibile, viene determinato in base al bilancio annuale più recente disponibile; b) “fatturato medio giornaliero”, il fatturato annuo, definito ai sensi della lettera a), diviso per365. Articolo 4 ter Norme procedurali specifiche per sanzioni irrogate dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza 1.   In deroga all'articolo 3, paragrafi da 1 a 8 del presente regolamento, le norme fissate nel presente articolo si applicano alle infrazioni relative a decisioni e regolamenti adottati dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza. 2.   Se nell'assolvimento dei compiti che le sono attribuiti a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 la BCE ritiene che vi sia motivo di sospettare che un'impresa avente la propria sede principale in uno Stato membro dell'area dell'euro stia commettendo o abbia commesso una o più violazioni di un regolamento o di una decisione della BCE, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1024/2013, essa svolge le pertinenti indagini in conformità delle seguenti disposizioni. 3.   Una volta completata l'indagine e prima di predisporre e inoltrare al consiglio di vigilanza una proposta di progetto di decisione completo, la BCE, in qualità di autorità inquirente su infrazioni in materia di vigilanza, notifica per iscritto all'impresa interessata le risultanze dell'indagine svolta e gli addebiti contestati. Nella notifica di cui al primo comma, la BCE, in qualità di autorità inquirente su violazioni in materia di vigilanza, informa l'impresa interessata del suo diritto di presentare per iscritto alla BCE commenti in merito agli accertamenti in fatto e agli addebiti ad essa contestati, comprese le singole disposizioni che si presumono violate, e fissa un termine ragionevole per la presentazione di tali commenti. La BCE non è obbligata a tenere conto dei commenti per iscritto presentati oltre la scadenza del termine fissato da essa in qualità di autorità inquirente su infrazioni in materia di vigilanza. A seguito della notifica ai sensi del primo comma, la BCE, in qualità di autorità inquirente su violazioni in materia di vigilanza, può altresì invitare l'impresa interessata a partecipare a un'audizione. Le parti sottoposte a indagine possono farsi rappresentare e/o assistere durante l'audizione da avvocati o altre persone qualificate. Le audizioni non sono pubbliche. È garantito il diritto di accesso al fascicolo da parte dell'impresa interessata sotto indagine. Tale diritto non si estende alle informazioni riservate. 4.   Il consiglio di vigilanza propone al consiglio direttivo un progetto di decisione completo in cui stabilisce se l'impresa interessata abbia o meno commesso un'infrazione e specifica le eventuali sanzioni amministrative da irrogare, conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013. 5.   L'impresa interessata ha il diritto di chiedere che la decisione del consiglio direttivo ai sensi del paragrafo 4 sia riesaminata dalla commissione amministrativa del riesame ai sensi della procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013. Articolo 4 quater Termini specifici per le sanzioni irrogate dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza 1.   In deroga all'articolo 4, il diritto di adottare una decisione di irrogare una sanzione in caso di violazione di una decisione o di un regolamento della BCE in relazione ai suoi compiti in materia di vigilanza si estingue allo scadere di cinque anni dalla data in cui è stata commessa l'infrazione ovvero, in caso di infrazione protratta, allo scadere di cinque anni dalla cessazione dell'infrazione. 2.   Le azioni intraprese dalla BCE ai fini dell'indagine o dei procedimenti in relazione a un'infrazione determinano l'interruzione del termine di cui al paragrafo 1. Il termine è interrotto a decorrere dalla data nella quale l'azione è notificata all'ente soggetto a vigilanza interessato. L'interruzione comporta l'inizio di un nuovo limite temporale che tuttavia, non può superare i dieci anni dalla data in cui l'infrazione è stata commessa ovvero, in caso di infrazione protratta, i dieci anni dalla data in cui l'infrazione è cessata. 3.   I termini di cui al precedente paragrafo possono essere prorogati se: a) una decisione del consiglio direttivo è soggetta a riesame dinanzi alla commissione amministrativa del riesame o a impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea; ovvero b) risulta pendente un procedimento penale nei confronti dell'impresa interessata in connessione con gli stessi fatti. In tal caso, i termini di cui ai precedenti paragrafi sono prorogati per il periodo di tempo necessario alla commissione amministrativa del riesame o alla Corte di giustizia per riesaminare la decisione ovvero fino alla conclusione del procedimento penale nei confronti dell'impresa interessata. 4.   Il diritto della BCE di dare esecuzione a una decisione che irroga una sanzione si estingue allo scadere di cinque anni dall'adozione della decisione stessa. Ogni azione intrapresa dalla BCE volta a dare esecuzione al pagamento o ai termini e alle condizioni del pagamento sulla base della sanzione irrogata determina l'interruzione del termine per l'esecuzione della sanzione. 5.   Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso: a) fino allo spirare del termine per il pagamento della sanzione irrogata; b) se l'esecuzione del pagamento della sanzione irrogata è sospesa per effetto di una decisione del consiglio direttivo o della Corte di giustizia.»
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