Art. 1
In vigore dal 21 gen 2015
1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte A dell'allegato del presente regolamento.
2. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte B dell'allegato del presente regolamento.
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